Normativa e prassi

9 Aprile 2021

Registro all’1% anche se il terreno incolto ha ormai poco di “agricolo”

Imposta di registro agevolata per l’acquirente di terreni agricoli diventati boschivi, che si impegna a mantenere il bosco per almeno 30 anni e che garantisce di riqualificare le aree con nuove piantagioni autoctone per assicurare l’incremento della biodiversità e una densità di almeno 250 alberi per ettaro, come richiesto dal regime di favore.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 233 del 9 aprile 2021.

I due terreni in questione sono censiti al Catasto come “seminativi” ma a causa dello stato di abbandono hanno assunto una “morfologia boschiva” riconosciuta dal Piano di assetto del territorio intercomunale competente.
L’istante intende acquistare le due aree e chiede se può usufruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 51, comma 1-ter, del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”) per i trasferimenti a titolo oneroso di superfici agricole destinate all’imboschimento.
Il contribuente fa presente, come anticipato, che nell’atto di acquisto fornirà una dichiarazione scritta della creazione di un vincolo specifico di mantenimento a bosco in tali appezzamenti per 30 anni e l’impegno a garantire, entro 12 mesi dal rogito, l’intervento di riqualificazione con pulizia, piantumazione sostitutiva e nuova sistemazione di piante che assicurino un aumento della biodiversità e almeno 250 alberi per ettaro.
In sintesi, si impegna a effettuare gli interventi necessari per usufruire dell’agevolazione.

Il regime speciale previsto dall’articolo 51, comma 1-ter del decreto “Agosto”, ricorda l’Agenzia, consiste nell’applicazione dell’aliquota ridotta al 1% dell’imposta di registro per i passaggi di proprietà di terreni agricoli destinati a interventi di imboschimento. Il fine è contenere l’inquinamento e il dissesto idrogeologico.
Il successivo comma 1-quinques dello stesso articolo fissa le condizioni per beneficiare della tassazione light. In particolare, per usufruire del trattamento di favore l’atto di acquisto deve contenere la dichiarazione del nuovo proprietario di destinazione del terreno a bosco e, inoltre, “L’acquirente deve altresì dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall’acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro”.
Per l’imposta dovuta, tra l’altro, non sono previsti paletti, può essere anche inferiore a mille euro.

Ripercorsi i dettagli della norma, l’Agenzia ritiene che per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il Registro all’1% possa essere applicato anche dall’acquirente, persona fisica, che non sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Ai fini dell’interpello e in particolare alla modifica morfologica che ha caratterizzato le due aree in argomento, l’amministrazione osserva che per verificare la destinazione d’uso agricolo delle superfici va fatto riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e non alla destinazione di fatto dei terreni.

In definitiva l’Agenzia ritiene che, ricorrendo tutti gli altri presupposti, l’istante possa usufruire dell’aliquota dell’1% per la registrazione dell’atto di acquisto delle aree, a patto che il trasferimento sia avvenuto entro il 31 dicembre 2020, data di scadenza dell’agevolazione prevista dalla norma stessa.

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