9 Aprile 2021
Interventi antisismici: 110% ai soli immobili residenziali e pertinenze
L’istante che intende realizzare interventi di miglioramento sismico, con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni e rinforzi sulle murature, su sei unità immobiliari di sua proprietà (due unità abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità abitative), funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo sull’esterno, che sono parte di un unico fabbricato, può accedere al Superbonus con riferimento alle sole quattro unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, per un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96mila, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 231 del 9 aprile 2021 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante è una cittadina italiana, residente all’estero, unica proprietaria di un fabbricato composto di sei unità immobiliari, autonomamente accatastate, funzionalmente indipendenti e con un almeno accesso autonomo sull’esterno, di cui: due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4), un locale ad uso autorimessa (classe C/6), tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2). Dalla documentazione integrativa la contribuente fa sapere che l’autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze dell’unità abitativa A/3 e le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2) non costituiscono pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né risulta esistere su di esse alcuna servitù degli immobili.
La contribuente, afferma l’Agenzia, può accedere al Superbonus con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96mila, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendenti.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”, così come modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge di bilancio 2021 prevede che “un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale” e dispone che “per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.
In sostanza, per i lavori di intervento sismico, l’istante può fruire del Superbonus, con limite massimo pari a 96mila euro, autonomo e distinto per le 4 unità immobiliari, di cui:
- unità abitativa A/4
- unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari pertinenziali.
Riguardo le spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) che non costituiscono pertinenze delle unità abitative, essendo unità immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma possono beneficiare delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (cfr. circolare n. 19/2020).
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