Normativa e prassi

7 Aprile 2021

Il funzionario in sede di esecuzione può accettare il pagamento del debitore

Si al pagamento da parte del debitore esecutato direttamente nella mani del funzionario della riscossione che opera in sede di esecuzione forzata. No, invece, alla possibilità di incasso diretto delle somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato. Sono in sintesi i chiarimenti del dipartimento Finanze contenuti nella risoluzione n. 2/2021, con la quale è stato chiesto se il funzionario può accettare il pagamento nelle sue mani da parte del debitore esecutato, il quale così evita il pignoramento, senza violare il divieto di incasso diretto da parte del soggetto affidatario, sancito dall’articolo 1, comma 788, legge n. 160/2019.

La risoluzione premette che le funzioni degli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione, con la conseguenza che sia l’ufficiale che opera per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dal suo soggetto affidatario, nel momento in cui agiscono in sede di esecuzione forzata, sono titolari di funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario e pongono in essere attività non riconducibili ai soggetti che li hanno nominati (articolo 49, comma 3 del Dpr n. 602/1973).

Poi, il documento chiarisce i poteri del funzionario della riscossione precisando che, in sede di esecuzione forzata, l’ufficiale è tenuto ad applicare l’articolo 494 del codice di procedura civile secondo il quale “il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore”. In tal caso, quindi, l’ufficiale della riscossione non procede all’esecuzione e consente al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore evitando, così, il pignoramento. Nella fattispecie, anche se l’ufficiale della riscossione è un dipendente del soggetto affidatario non è parimenti violata la regola sul divieto di incasso, in quanto il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività che non può essere riferita al soggetto affidatario stesso.

Un secondo quesito posto all’attenzione del Df riguarda la possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato, da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario.

Al riguardo la risoluzione, dopo aver ricordato che dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (articolo 1, comma 837 della legge n. 160/2019), precisa che il comma 844 della citata legge dispone che i relativi importi sono riscossi utilizzando unicamente l’apposita piattaforma i cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In questo caso, dunque, l’incasso diretto delle somme da parte del funzionario deve essere escluso, in presenza di una volontà chiara espressa dal legislatore.

Il funzionario in sede di esecuzione può accettare il pagamento del debitore

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