Normativa e prassi

29 Marzo 2021

Si alle ritenute a titolo di Irpef sull’indennizzo a favore del ricorrente

Le somme liquidate in sede giurisdizionale al medico ingiustamente licenziato costituiscono un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in base al principio di onnicomprensività, secondo cui tutti i valori percepiti a qualunque titolo nel periodo d’imposta, incluse le erogazioni liberali, costituiscono reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 1 del Tuir). Di conseguenza, è corretto il comportamento dell’azienda che ha assoggettato a ritenuta Irpef la cifra corrisposta  al lavoratore a seguito della sentenza del tribunale che aveva ritenuto illegittima la revoca dell’incarico. È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 222 del 29 marzo 2021.

L’Agenzia rileva, in via preliminare, che in base all’articolo 51 del Tuir “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente”. Pertanto, le somme liquidate a titolo di risarcimento in sede giurisdizionale costituiscono, per il percipiente, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.  

Fa presente, inoltre, che i sostituti sostituto d’imposta, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile dei redditi, determinata a norma dell’articolo 52 del Tuir.

Considerato che nel caso in esame la sentenza non ha disposto nulla in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, l’Agenzia ritiene che l’istante ha correttamente operato le ritenute d’acconto (articolo 24, Dpr n. 600/1973) sulle somme liquidate dal tribunale.

L’Agenzia, inoltre, evidenzia la correttezza delle aliquote applicate dall’azienda sanitaria soccombente. Dalla motivazione dell’atto è possibile considerare l’importo liquidato in sentenza come arretrato di reddito di lavoro dipendente, poiché le somme da corrispondere al ricorrente, anche se stimate in via equitativa, sono state calcolate in base alla retribuzione che gli sarebbe spettata in base al contratto nazionale. In particolare, l’imposta si applica separatamente (articolo 17 del Tuir) sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni precedenti. Se in uno degli anni precedenti l’erogazione non vi è stato reddito imponibile, si deve applicare “l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l’aliquota stabilita all’articolo 11 per il primo scaglione di reddito” articolo 21, comma 2 del Tuir).

Pertanto, l’azienda sanitaria istante, in sede di erogazione della somma liquidata a seguito del procedimento, è tenuta a operare la ritenuta a titolo d’acconto Irpef con l’aliquota determinata in base all’articolo 21 del Tuir.
La natura risarcitoria della somma liquidata in favore del ricorrente non osta all’applicazione delle ritenute a titolo di Irpef: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” (articolo 6, comma 2, del Tuir).

Per completezza viene ricordata anche la risoluzione n. 155/2002 in tema di risarcimento danni percepiti da un soggetto. Il documento di prassi precisa che se, come il caso in esame, l’indennizzo va a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione (lucro cessante). Viceversa, laddove il risarcimento costituisce un indennizzo per le perdite effettivamente subite non dovrà essere tassato (danno emergente). Le somme liquidate nel caso in esame non costituiscono un “danno emergente” e di conseguenza devono rientrare fra emolumenti da tassare.

Si alle ritenute a titolo di Irpef sull’indennizzo a favore del ricorrente

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