Analisi e commenti

19 Marzo 2021

Riflessi del Covid nel bilancio 2020: deroga al principio di continuità aziendale

L’articolo 38-quater della legge n. 77/2020 ha introdotto la facoltà di deroga temporanea al principio civilistico di continuità aziendale, al ricorrere di determinate condizioni. Scopo della norma è di evitare che l’applicazione del normale criterio di continuità aziendale possa enfatizzare gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando.
 
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato nel mese di marzo il documento interpretativo 8: “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)”.
 
Il postulato della continuità (going concern) è sancito dall’articolo 2423-bis, comma primo, n.1) del codice civile e stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
In questo scenario, l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro e di far fronte alle proprie obbligazioni senza che vi sia necessità o intenzione di cessare l’attività.
 
Nell’attuale contesto economico caratterizzato dal Covid-19, con l’articolo 38-quater della legge n. 77/2020, il legislatore ha introdotto la facoltà di deroga temporanea al principio civilistico di continuità aziendale, al ricorrere di determinate condizioni.
Lo scopo della norma, nel presupposto della temporaneità della pandemia in corso, è di evitare che l’applicazione del normale criterio di continuità aziendale possa enfatizzare gli effetti negativi che l’emergenza in atto sta comportando.
In particolare, il comma 2 del predetto articolo stabilisce che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020, cioè senza tener conto degli eventi avvenuti nel periodo della pandemia.
 
Con riguardo ai soggetti, la norma si rivolge esclusivamente alle società che adottano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali.
In base all’interpretazione dell’Oic, il provvedimento si applica anche ai bilanci consolidati, se la copogruppo si avvale della deroga nel proprio bilancio di esercizio. Sono invece da escludere dal perimetro di riferimento le società che adottano i principi contabili internazionali.
La società può avvalersi della deroga a condizione che nel precedente bilancio approvato la valutazione delle voci sia stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività ai sensi dei paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11.
È inoltre possibile usufruire della deroga qualora – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente la società abbia già derogato al principio di continuità in base al comma 1 dell’articolo 38-quater della legge n. 77/2020 o alla precedente norma in vigore fino al 18 luglio 2020 (articolo 7 della legge n. 40/2020).
 
Non è invece possibile esercitare la deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni di continuità aziendale. In altre parole, la deroga permette alle imprese di applicare il principio della continuità ove le stesse avessero avuto tale prospettiva di continuità prima della crisi.
Nei casi in cui venga adottata la deroga, il bilancio d’esercizio sarà redatto utilizzando i criteri di classificazione e quelli di valutazione previsti in situazioni di accertata continuità aziendale.
 
La norma non altera il quadro informativo del bilancio, che deve sempre assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Nella nota integrativa le società devono dare informazione della deroga nella descrizione delle politiche contabili e fornire un quadro aggiornato circa la capacità dell’azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare per un prevedibile arco temporale futuro di almeno dodici mesi.
 
Devono essere inoltre fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Infine, nei casi in cui, nell’arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, devono essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

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