16 Marzo 2021
Convenzioni tra enti pubblici e privati, panoramica su Bollo e Registro
Con la risposta n. 183/2021 l’Agenzia delle entrate coglie l’occasione per chiarire il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.
Il dubbio è sollevato da una Provincia, la quale, in relazione a convenzioni stipulate con altre amministrazioni (solitamente Comuni), con soggetti privati e miste con Comuni e soggetti privati, chiede all’amministrazione quale sia il corretto trattamento tributario ai fini della:
- imposta di bollo ai sensi del Dpr n. 642 del 1972 (in particolare articolo 1,comma 2, e articolo 16 dell’allegato B e articolo 2 dell’allegato A della Tariffa)
- imposta di registro ai sensi del Dpr n. 131 del 1986 (in particolare articolo 1 della Tabella, articolo 2, parte seconda della Tariffa e articolo 9, parte prima della Tariffa).
In linea generale le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti” sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972.
La tabella, allegato B al decreto elenca, invece, gli atti, i documenti e i registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. L’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Alla luce di quanto sopra l’Agenzia ritiene che le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nell’articolo 16 siano esenti dall’imposta di bollo.
A corollario del proprio parere l’Agenzia ricorda che la risoluzione n. 243/2009, richiamando la sentenza della Corte di cassazione n. 938/2009, ha affermato il principio di diritto secondo cui “nelle disposizioni normative contenute nelle leggi di imposta in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato-persona“.
Per le convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, la stessa Agenzia ritiene che siano soggette all’imposta di bollo secondo le previsioni dell’articolo 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni..
Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
In conclusione, con riferimento alle convenzioni tra pubbliche amministrazioni, qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.
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