Normativa e prassi

15 Marzo 2021

Contributi ai lavoratori autonomi, la ritenuta può essere recuperata

I contributi erogati da un ente pubblico, a seguito dell’emergenza epidemiologica, nei confronti dei “mandatari” che svolgono l’attività di riscossione in base ad un contratto di mandato con rappresentanza, non sono imponibili nei confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’ente abbia applicato la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituti. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 173 del 15 marzo 2021.

L’istante, dunque un ente pubblico economico, ha erogato un contributo nei confronti dei lavoratori autonomi (mandatari) che svolgono l’attività di riscossione in base a un contratto di mandato con rappresentanza con lo stesso istante, istituendo in loro favore, con risorse proprie, un vero e proprio fondo per sostenerli in questo periodo di emergenza sanitaria. L’istante ha considerato il contributo erogato imponibile ai fini delle imposte sui redditi e, conseguentemente, ha applicato la ritenuta prevista ex lege.

Lo stesso istante, inoltre, ha erogato il contributo previsto dall’articolo 90 del Dl n. 18/2020, per la riproduzione privata difonogrammi e videogrammi a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (articolo 180 della legge n. 633/1941). Anche tale contributo è stato considerato dall’istante imponibile ai fini delle imposte sui redditi e assoggettato alla ritenuta prevista dalla legge.
Poiché l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha previsto la detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’istante chiede se i due contributi in esame possano rientrare in tale disposizione e in caso affermativo come recuperare le somme versate e non dovute.

L’Agenzia ricorda, come evidenziato anche dall’istante, che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha riconosciuto, in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica, la non concorrenza a tassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione” ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi.

Pertanto, se l’istante ha applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti. L’importo trattenuto quindi deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare le somme come credito da utilizzare in compensazione tramite F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.

Riguardo al secondo quesito sulle modalità di adempimento degli obblighi certificativi (articolo 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322/1998), l’Agenzia precisa che l’istante deve compilare la sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” del Cu 2021, indicando nell’ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4 anche l’ammontare lordo del contributo erogato, al punto 6, il codice 8 utilizzato “nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito”, al punto 7 l’ammontare lordo del contributo corrisposto. Non dovrà indicare le ritenute in oggetto nel relativo punto 9, in quanto saranno oggetto di rimborso da parte del sostituto.

Contributi ai lavoratori autonomi, la ritenuta può essere recuperata

Ultimi articoli

Analisi e commenti 30 Ottobre 2026

Dividendi e catene societarie: i confini della clausola antiabuso

Con una recente pronuncia, la Corte di giustizia europea è tornata sul tema dell’applicazione illegittima della direttiva madre-figlia e sulla nozione di “beneficiario effettivo” La cosiddetta“request for a preliminary ruling” è prevista dall’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e permette a un giudice nazionale di uno Stato membro di sospendere un processo in corso e chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) di chiarire come si deve interpretare una norma del diritto dell’Unione europea.

Attualità 30 Ottobre 2026

Modello Redditi 2026, ultime ore per l’invio

Lunedì 2 novembre è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione tramite il modello Redditi 2026.

Attualità 29 Ottobre 2026

Agenzia delle entrate e Inps, il roadshow riparte dalle università

Dopo gli eventi presso le imprese, parte da Roma Tre la fase due del percorso informativo e formativo su fisco, previdenza e servizi digitali, che si rivolgerà ai giovani e farà tappa in diversi atenei Prende il via da Roma la seconda fase del Roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Inps, dedicato ai temi del fisco, della previdenza e dei servizi digitali.

Normativa e prassi 28 Ottobre 2026

Azioni ai dipendenti non imponibili se l’offerta dei titoli è generalizzata

Il regime agevolativo che prevede l’esclusione dalla base imponibile del valore azionario è accessibile se i criteri di selezione dei destinatari non creano disparità o vantaggi individuali Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi.

torna all'inizio del contenuto