Normativa e prassi

3 Marzo 2021

“Impatriati”: in arrivo le modalità per prolungare l’agevolazione

Definite, con il provvedimento del 3 marzo 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque periodi di imposta, del regime fiscale agevolato degli “impatriati” (articolo 5, comma 2-bis del decreto “Crescita”, come modificato dal comma 50 della legge di bilancio 2021).
Il prolungamento dell’agevolazione è riconosciuto ai lavoratori, già iscritti all’Aire o cittadini Ue, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno risultavano beneficiari del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, finalizzato a incentivare il rientro nel nostro Paese attraverso l’abbattimento, per un determinato periodo di tempo, di parte del reddito prodotto in Italia.
In particolare, la norma prevede per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia la possibilità di applicare per ulteriori cinque periodi d’imposta il regime speciale. In entrambi i casi il reddito prodotto in Italia è imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare, che scende al 10% se il contribuente ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

La proroga richiede un versamento
La volontà di prorogare il regime speciale è esercitata dal contribuente mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo diverso in base alle proprie condizioni, pari:

  • al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) in Italia, di almeno, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa  proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni
  • al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’opzione, ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’abitazione residenziale (acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) nel nostro Paese, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventa proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

Con F24 senza compensazione
Il pagamento della somma che “convalida” l’opzione deve essere effettuato tramite F24, senza la possibilità di compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997). Una successiva risoluzione istituirà il codice tributo da indicare nel modello di versamento e fornirà le relative istruzioni per la compilazione.
Il pagamento deve essere eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I contribuenti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento in esame per passare in cassa.

Richiesta al datore di lavoro e comunicazione dell’opzione
Per beneficiare della proroga i lavoratori dipendenti devono fare apposita richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Anche in questo caso, se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento va effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno.
La richiesta sottoscritta dal dipendente deve contenere: nome, cognome e data di nascita; il codice fiscale; l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta; l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio; i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; o l’impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento; l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; gli estremi del versamento.

I lavoratori autonomi comunicano l’opzione di adesione al regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

L’ultima parola al sostituto d’imposta
Ricevuta la comunicazione, i sostituti d’imposta operano le ritenute:

  • sul 50% del reddito imponibile nel caso di dipendenti con, al momento dell’opzione, almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o diventati proprietario di un’unità immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti dalla norma
  • sul 10% dell’imponibile nel caso di lavoratori con, al momento dell’opzione, almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’abitazione in Italia nei termini previsti dalla norma.

Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta di opzione.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto al 50% o 10%, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore comunica al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

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