4 Marzo 2021
Iva al 4% per gli gnocchi con speck, venduti come novità assoluta ai clienti
Trovano posto tra le “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova” e, quindi, possono essere venduti con Iva al 4%, gli gnocchi non ripieni, a base di purea di patate che contengono nell’impasto una percentuale del 4% di speck a dadini. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 151 del 4 marzo 2021, sulla base del parere tecnico delle Dogane.
Il quesito è di una società che produce e vende pasta alimentare tra cui gnocchi ripieni e non ripieni.
La richiesta di chiarimento riguarda la produzione di un nuovo tipo di gnocchi, non farciti, del tutto simile, anche nell’aspetto, agli gnocchi o gnocchetti di patate. Il nuovo prodotto si distingue perché contiene nell’impasto una minima percentuale di dadini di speck.
La ditta specifica che l’impasto è costituito principalmente dalla purea di patata (acqua, fiocchi e fecola di patata corrispondente al 95% di patata) alla quale viene aggiunto speck Igp nella misura del 4%, e per il restante 1% è composto da sale, aroma naturale e spolvero di farina di riso.
La società chiede quale sia l’aliquota Iva per il nuovo tipo di gnocchi che precisa non sono farciti, ma contengono una minima parte di speck nell’impasto.
L’istante, come prevede la prassi in materia, ha chiesto il parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardo alla corretta classificazione del prodotto ai fini doganali. La risposta dell’amministrazione finanziaria tiene quindi conto del parere dell’Adm.
Le Dogane collocano gli gnocchi non ripieni, contenenti una minima parte di speck, sotto la voce “SA 1902” che comprende le “paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato”. La voce include, inoltre, “le paste alimentari prodotte con semole o farine di grano, granoturco, riso, patate, ecc. che possono essere cotte, farcite di carne, di pesce, di formaggio o di altre sostanze in qualsiasi proporzione, oppure altrimenti preparate (presentate come piatti preparati contenenti altri ingredienti come per esempio ortaggi, salse, carne)”.
Sono escluse da tale classificazione, invece, le paste non farcite che contengono più del 20% in peso di salsiccia, salsicciotto, carne, di frattaglie, sangue, pesce o crostacei, molluschi, altri invertebrati acquatici o di una combinazione di questi ingredienti.
In conclusione, per l’Adm, considerate le qualità del prodotto, gli gnocchi in questione devono essere classificati, in base alle regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, alla sottovoce NC 1902 1910 tra le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova.
Definito il prodotto ai fini doganali, è possibile anche determinare la corretta aliquota Iva da applicare alla cessione della nuova prelibatezza venduta dalla ditta.
In proposito, l’Agenzia ricorda che sono sottoposte all’aliquota del 4% le “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggi” (n. 15 della Tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972).
L’Agenzia delle entrate, considerato il parere delle Dogane, che classifica gli gnocchi quali “paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate non contenenti uova”, ritiene che ai fini Iva, il prodotto possa essere inquadrato nella voce “paste alimentari” previste al n. 15 della Tabella A, Parte II, del decreto Iva e, di conseguenza, scontare, in caso de cessione, l’aliquota del 4 per cento.

Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Dispositivi medici e di protezione: le cessioni sono sempre a Iva ridotta
Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.
Attualità 23 Maggio 2025
Esclusione immobili dalla ditta, scelta da compiere entro fine mese
Gli imprenditori individuali possono optare, fino al prossimo 31 maggio, per l’esclusione dei beni immobili strumentali, per natura o destinazione, non produttivi di reddito fondiario, dal patrimonio dell’impresa versando un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap.
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Dispositivi di protezione e medici: le cessioni sono sempre a Iva ridotta
Nonostante siano utilizzati solo su base volontaria in seguito all’abolizione degli obblighi di utilizzo introdotti dai protocolli di sicurezza Covid, se a essere ceduti sono dispositivi di protezione individuale o medici, compresi in una delle voci individuate dalle Dogane con la circolare 5/2023, l’aliquota Iva del 5% continua ad applicarsi in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio.
Normativa e prassi 23 Maggio 2025
Concordato preventivo biennale: ufficiale la metodologia di proposta
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 22 maggio, il decreto Mef dello scorso 28 aprile, con il quale è stata approvata la metodologia che l’Agenzia delle entrate deve utilizzare per formulare le proposte di concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026 con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).