9 Febbraio 2021
Per il non residente, indeducibile l’assegno di mantenimento all’ex
La pensione Inps corrisposta a un cittadino italiano residente in Francia è tassata sia in Italia sia in Francia (tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione grazie a una specifica disposizione convenzionale. Questi potrà dedurre dal reddito imponibile l’assegno di mantenimento corrisposto alla ex moglie solo se possiede i requisiti per essere considerato “non residente Schumacker” e qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall’Inps in qualità di sostituto d’imposta. Questo precisa l’Agenzia, con la risposta n. 93/2021, fornita a un contribuente che ritiene imponibile in Italia solo il reddito da pensione al netto dell’assegno di mantenimento, erogato alla beneficiaria direttamente dall’Istituto nazionale di previdenza.
In generale, per le persone fisiche non residenti, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione (legale ed effettiva), di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, se risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non sono ricompresi tra gli oneri deducibili di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir. Li esclude espressamente l’articolo 24 de Tuir, che prevede, però, fa notare l’Agenzia, che “nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza”. Tali contribuenti, i cosiddetti “non residenti Schumacker“, pertanto, al ricorrere delle citate particolari condizioni, determinano il reddito come le persone fisiche residenti.
In sostanza, il contribuente “non residente Schumacker“, che corrisponde un assegno di mantenimento all’ex coniuge, ha diritto alla deduzione del relativo importo dal reddito imponibile. Diversamente, la persona fisica non residente “ordinario” non ha diritto a dedurre dal reddito imponibile gli assegni erogati all’ex coniuge.
Alla luce di quanto rappresentato dall’istante, il reddito in questione è qualificabile come pensione derivante dalla gestione previdenziale di lavoratori privati.
Al riguardo, la Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito (ratificata con la legge n. 20/1992), all’articolo 18, paragrafo 2 prevede che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, riguardanti il trattamento fiscale applicabile alle pensioni erogate dagli Stati contraenti o dai loro enti locali, “le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Il successivo paragrafo 2 stabilisce, tuttavia, che “nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato”.
Tenuto conto dell’accordo amichevole stipulato tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi il 20 dicembre 2000, al fine di dirimere le incertezze generatesi con riferimento alla locuzione “sicurezza sociale”, le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l’Inps, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18, e devono essere quindi assoggettate a imposizione sia in Italia che in Francia, secondo il principio della tassazione “concorrente” della prestazione in entrambi i Paesi contraenti.
Sul tali pensioni corrisposte ai beneficiari residenti in Francia l’Inps deve, pertanto, applicare la ritenuta d’imposta con le modalità previste dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973.
Le Autorità fiscali francesi sono tenute, tuttavia, a eliminare la doppia imposizione per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni della Convenzione (articolo 24) e cioè “gli utili e gli altri redditi (revenus positifs) che provengono dall’Italia e che sono ivi imponibili conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono parimenti imponibili in Francia allorché sono ricevuti da un residente della Francia. L’imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito di imposta nei confronti dell’imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi. Detto credito di imposta è pari:
– con riferimento ai redditi previsti agli articoli 10, 11, 12, 16, 17 e al paragrafo 8 del protocollo annesso alla Convenzione, all’ammontare dell’imposta pagata in Italia conformemente alle disposizioni di detti articoli. Esso non può tuttavia eccedere l’ammontare dell’imposta francese relativa a tali redditi;
– per tutti gli altri redditi, all’ammontare della relativa imposta francese. Questa disposizione è parimenti applicabile alle remunerazioni di cui agli articoli 9, 13 paragrafo 3, e 19”.
Sulla base di tale normativa convenzionale, il contribuente fiscalmente residente in Francia può dunque fruire di un credito di imposta pari all’imposta che dovrebbe essere ivi pagata.
Ne consegue che, l’istante in relazione alla pensione Inps, sarà assoggettato a tassazione sia in Italia che in Francia (tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione secondo la illustrata disposizione convenzionale. Ai fini della tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti per essere considerato “non residente Schumacker”, questi potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti alla ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dall’Inps in qualità di sostituto d’imposta.
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