Attualità

3 Febbraio 2021

Bonus pubblicità, vicina la scadenza per la dichiarazione sostitutiva

Gli appartenenti all’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria hanno tempo fino a lunedì 8 febbraio per inviare la dichiarazione sostitutiva che conferma gli investimenti pubblicitari realizzati nel 2020 su quotidiani e periodici anche online e sulle emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali, e ottenere il credito d’imposta previsto dall’articolo 57-bis del Dl n. 50/2017. La scadenza, normalmente fissata al 31 gennaio, è stata infatti prorogata di una settimana (vedi articolo “Bonus pubblicità 2020, posticipato l’invio della dichiarazione sostitutiva”).
 
Quest’anno l’agevolazione, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata rimodulata rispetto al regime ordinario.
A parte il rinvio del termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, sono “straordinarie” anche le modalità di erogazione del contributo. Per il solo 2020, infatti, il beneficio fa a meno del requisito dell’incremento superiore di almeno l’1% rispetto al valore degli investimenti effettuati, sugli stessi mezzi d’informazione, nell’anno precedente. Il bonus corrisposto è quest’anno pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (entro i limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei), mentre a regime, è pari al 75% dell’incremento realizzato.
Sempre per il 2020, inoltre, l’agevolazione spetta anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali (e non solo locali) non partecipate dallo Stato.
 
Dichiarazione online attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, utilizzando lo stesso modello inviato in occasione della prenotazione del credito, barrando, questa volta, la casella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. Idem per il canale di trasmissione. Anche in questo caso la dichiarazione viaggia attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’apposita procedura dell’area riservata “Servizi per”, alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline o Carta nazionale dei servizi (Cns).
Il modello può essere inviato dai diretti interessati, da una società del gruppo o dagli intermediari abilitati.
L’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati attestati nella dichiarazione non può essere superiore a quello indicato nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, in caso contrario l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.
 
Nell’elenco il bonus provvisorio
L’elenco pubblicato dal dipartimento riporta accanto ai nominativi dei beneficiari anche l’importo teoricamente fruibile da ognuno con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto in base ai fondi stanziati.
I contributi sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per le campagne pubblicitarie realizzate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Poiché, precisa il dipartimento, i fondi destinati all’agevolazione sono risultati inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, è stato necessario effettuare la ripartizione degli stanziamenti tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.
 
In attesa dell’elenco definitivo
Terminata l’istruttoria relativa alle dichiarazioni sostitutive trasmesse, il dipartimento per l’Informazione pubblicherà online l’elenco definitivo di beneficiari e gli importi spettanti.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, soltanto in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “6900”.

Bonus pubblicità, vicina la scadenza per la dichiarazione sostitutiva

Ultimi articoli

Normativa e prassi 4 Dicembre 2024

Erogazioni a no profit esteri, stesse regole per la deducibilità

In linea generale sono deducibili le donazioni a favore di una Fondazione senza scopo di lucro che quest’ultima destina poi a enti no profit stranieri.

Normativa e prassi 3 Dicembre 2024

Tax credit Fondazioni bancarie, fissata la percentuale per il 2024

È pari al 25,0778% dei versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2024 a favore del Fondo unico nazionale (Fun), il tax credit di cui possono usufruire le Fondazioni di origine bancaria (Fob) per l’anno 2024.

Normativa e prassi 3 Dicembre 2024

Acquisto con contratto rent to buy, sì al credito d’imposta Zes unica

Può accedere al credito d’imposta Zes unica per gli investimenti un’impresa che ha acquistato un immobile strumentale da destinare a una struttura produttiva, con la formula “rent to buy”.

Normativa e prassi 3 Dicembre 2024

Una sfilata di codici tributo fa ingresso nel mondo dell’ippica

I concessionari del settore dei giochi, tenuti a versare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli le somme relative ai saldi per i concorsi pronostici sportivi, per l’ippica nazionale e internazionale e concorsi pronostici ippici, nonché per l’ippica d’agenzia, da oggi 3 dicembre 2024, possono adempiere utilizzando il modello “F24 accise”.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?