4 Febbraio 2021
Normativa e giurisprudenza sul “Difetto di giurisdizione” – 1
Il legislatore tributario con i Dlgs nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992 ha dato esecuzione alla delega contenuta nell’articolo 30, della legge n. 413/1991, per la “revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario”.
A oggi, la giurisdizione delle Commissioni tributarie, provinciali e regionali, comprende “tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie”. Tra le novità più rilevanti, introdotte dal Dlgs n. 546/1992, va rimarcata la devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione in materia di “tributi locali”, le cui controversie, fino alla data di entrata in vigore della novella, erano attribuite alla cognizione del giudice ordinario, previo esperimento dei ricorsi amministrativi. Tale devoluzione non ha, tuttavia, esaurito il procedimento di unificazione della giurisdizione tributaria, completato soltanto a seguito delle modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2002 (articolo 12, legge n. 448/2001) all’articolo 2 del Dlgs n. 546/1992. Dunque, possiamo affermare che le giurisdizione delle Commissioni tributarie riguarda tutte le liti relative ai tributi, comprese le sovraimposte e le addizionali, le misure cautelari (ipoteca e sequestro) richieste dall’amministrazione finanziaria a tutela del credito erariale. Non appartengono, per contro, alla giurisdizione tributaria i giudizi aventi a oggetto l’esecuzione forzata, rientranti nella giurisdizione ordinaria e le impugnazioni dei regolamenti e degli atti amministrativi di portata generale, rientranti nella giurisdizione amministrativa.
Le Commissioni tributarie hanno piena giurisdizione sul rapporto dell’obbligazione tributaria e non una semplice competenza specializzata nell’ambito della giurisdizione ordinaria, sicché la divisione delle materie comporta non una ripartizione di competenza, ma una questione di giurisdizione.
All’esposto principio si ispira l’articolo 3, primo comma, del Dlgs n. 546/1992, il quale ribadisce la regola stabilita dall’articolo 37 cpc, affermando che il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie è rilevato anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo. Trattasi quindi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, le quali possono prospettarla al giudice, che è libero di decidere, non essendo vincolato dalle richieste delle stesse parti.
Se il giudice tributario rileva che la causa, oggetto della sua decisione, attiene a una materia che non appartiene alla sua giurisdizione deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, per l’impossibilità di decidere la causa, perché questa non rientra nell’ambito del proprio potere decisorio. Il che vuol dire che la Commissione può dichiarare il difetto di giurisdizione in qualsiasi stato e grado del processo.
Lo stato (fase) del processo indica che in qualsiasi momento del processo la Commissione tributaria può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; mentre il grado può essere di primo o di secondo. Dunque, iI difetto di giurisdizione è rilevabile in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede di rinvio, finché non interviene il giudicato.
L’articolo 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, poi, dispone che nel processo tributario è ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile. Si tratta di uno strumento previsto per conoscere in via definitiva e certa l’organo giurisdizionale competente a decidere su un rapporto processuale prima della pronuncia del giudice di primo grado. Può essere proposto fino a quando la causa non sia decisa nel merito, con ricorso di una delle parti indirizzato alle sezioni unite della Corte di cassazione.
La proposizione del ricorso non produce automaticamente la sospensione del giudizio di merito, essendo attribuito al giudice, presso il quale pende la causa, il potere discrezionale di sospensione del processo, se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata (articolo 367 cpc).
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma configura piuttosto una fase incidentale del processo, per cui non sono richiesti motivi specifici per la sua proposizione, essendo sufficiente la mera esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione (Cassazione sezioni unite, sentenza n. 1540/1993).
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, grazie al positivo rinvio all’articolo 41 primo comma, del codice di procedura civile, come uno strumento di accertamento preventivo della giurisdizione. Durante il corso del processo di primo grado, ogni parte dello stesso ha la facoltà di richiedere che la Corte di cassazione si pronunci sulla giurisdizione. La relativa istanza, in forma di normale ricorso, può essere proposta, esclusivamente da avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, solo se il processo di primo grado non sia ancora concluso e, quindi, solo prima di una sentenza che abbia deciso nel merito (non essendo, invece, d’ostacolo le sentenze che decidono sulla competenza o su questioni meramente processuali). Questo procedimento, avente natura incidentale, si incardina con ricorso da depositarsi presso la cancelleria delle sezioni unite della Corte.
In sintesi, quindi, prima che la Commissione provinciale si pronunci nel merito è possibile esperire il regolamento di giurisdizione, ovvero affidarsi all’impugnazione ordinaria (Commissione regionale e Corte di cassazione); se, invece, la Commissione provinciale si è già pronunciata nel merito il rimedio del regolamento di giurisdizione non è più esperibile, essendo questo l’unica possibilità offerta dalla impugnazione ordinaria.
Ricordiamo infine, che lo strumento del regolamento di giurisdizione è utilizzabile anche per dirimere eventuali conflitti di giurisdizione. Tali conflitti, che si verificano allorché giudici diversi (ad esempio giudice ordinario e giudice tributario) affermino entrambi la propria competenza in merito alla medesima controversia (conflitto positivo), ovvero affermino la propria incompetenza (conflitto negativo), vanno deferiti alla competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione a mezzo della procedura appena descritta.
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