3 Febbraio 2021
Acquisto case antisismiche, atto entro i tempi agevolativi
Affinché l’acquirente di un’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 occorre che l’atto di acquisto, relativo all’edificio demolito e ricostruito per ridurne i rischi sismici, sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione. Questo il contenuto della risposta n. 80 del 3 febbraio 2021.
La richiesta di chiarimenti arriva da una società di costruzione di edifici residenziali e non residenziali che vuole eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, per poter consentire ai futuri acquirenti di fruire delle detrazioni previste dalla norma.
Nello specifico, la società istante chiede se ci sia un limite – a pena di decadenza per i futuri acquirenti della unità di nuova costruzione – entro il quale perfezionare l’acquisto dell’immobile su cui è stato effettuato l’intervento.
L’Agenzia, per fornire una risposta esaustiva, fa partire le proprie argomentazioni proprio dalla lettura del comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, che prevede che se gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, per la riduzione del rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti delle disposizioni normative urbanistiche, con passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico, sono realizzati nei Comuni compresi nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, provvedono alla loro vendita, le detrazioni d’imposta (previste dal comma 1-quater dello stesso articolo) spettano all’acquirente dell’immobile nella misura del 75% e 85% del prezzo di acquisto risultante dal rogito notarile e comunque entro il limite massimo di spesa di 96mila euro per ogni unità immobiliare.
Di fatto, rispetto a quanto previsto dal “Sismabonus”, questa norma stabilisce che i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi edilizi.
L’Agenzia delle entrate ricorda poi che con la circolare n. 24/2020 è stato chiarito il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle “case antisismiche”, cioè delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici, effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
Al riguardo, fa presente l’Agenzia, che, per le persone fisiche, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 66, della legge di bilancio 2021, per tali interventi l’aliquota del 110% si applica «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo» (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 1 Superbonus prorogato e “ampliato””).
Infine, ricorda l’amministrazione, per usufruire del Superbonus serve il rilascio dell’asseverazione da parte dei professionisti iscritti ai relativi ordini o collegi professionali incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze, dell’efficacia degli interventi.
L’Agenzia conclude che, riguardo il caso in esame, affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile su cui sono stati effettuati i lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione.
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