Normativa e prassi

1 Febbraio 2021

Se non spetta il bonus vacanze, c’è sempre modo per rimediare

Se il bonus vacanze è stato indebitamente fruito, lo si può restituire, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto. Questo il contenuto della risposta n. 66 del 1° febbraio 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate ad un contribuente che aveva compilato erroneamente il modello Isee.

Alla richiesta da parte del contribuente di sapere in quale modo possa porre rimedio alla violazione commessa, l’Agenzia risponde ricordando sinteticamente quale sia la normativa e la prassi che hanno istituito il tax credit e previsto la sua restituzione nel caso in cui sia stato utilizzato in modo erroneo.
Il bonus vacanze è stato istituito dall’articolo 176 del decreto “Rilancio” che ha previsto “un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021”per il pagamento di soggiorni presso imprese turistico ricettive, agriturismi o bed&breakfast, riconosciuto per l’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale viene speso, sotto forma di sconto del corrispettivo dovuto e per il 20% sotto forma di detrazione di imposta al momento della dichiarazione dei redditi del percipiente.
Inoltre, la stessa norma istitutiva stabilisce che lo sconto “è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. […]. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni“.
Al riguardo, l’Agenzia, con la circolare n. 18/2020, ha chiarito che provvederà a verificare l’esistenza dei presupposti per la fruizione da parte del contribuente del bonus in questione e la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo utilizzo. Nel caso in cui sia riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita. Nel contempo, per quanto riguarda il cessionario, la stessa amministrazione fiscale verificherà l’utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione.

Partendo proprio dalla natura stessa del bonus e dalla modalità prevista per il suo utilizzo l’Agenzia ritiene che sia lo sconto diretto dell’80% sia il restante 20% siano connaturati come detrazione d’imposta anche se la loro fruizione sia anticipata rispetto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questo si evince, rileva l’Agenzia, anche dalle istruzioni al modello 730/2021, come Redditi Pf/2021, in cui l’agevolazione è inserita nella sezione VI (“Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta“) del quadro E (“Oneri e spese“), dove “vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito“. In particolare, nel rigo E83 (“Altre detrazioni“), deve essere indicato, con il codice “4“, “l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno“.

Nel caso specifico, se l’80% del tax credit vacanze è stato indebitamente fruito, lo si può restituire, senza sanzioni e interessi, al momento della presentazione della dichiarazione (730 o Redditi Pf), compilando gli appositi campi del modello prescelto.
Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, infatti, l’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo “4001”) ovvero a ridurre il credito Irpef (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.
Infine, per completezza dell’informazione, l’Agenzia precisa che l’istante non dovrà compilare il rigo E83, codice “3” (non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%) e che  il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto ad utilizzarlo in compensazione, rispondendo solo nel caso ne benefici “in misura maggiore” rispetto al dovuto/ricevuto.

Se non spetta il bonus vacanze, c’è sempre modo per rimediare

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