1 Febbraio 2021
Accordo post Brexit tra Ue e Uk: nel Protocollo reciproca assistenza
Con la risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti, a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi Iva da parte degli operatori del Regno Unito, soggetti passivi d’imposta in Italia, sulla base dell’analisi del Protocollo sulla cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca, allegato all’accordo stipulato il 24 dicembre 2020 dall’Unione europea e Regno Unito, entrato in vigore in via provvisoria il 1º gennaio e volto a disciplinare i rapporti dei due sistemi economici nel “dopo Brexit”. In particolare, il Protocollo si considera sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni vigenti nella Ue e soddisfa i requisiti che consentono ai soggetti residenti o stabiliti nel Regno Unito, che dal 1° gennaio 2021 sono considerati soggetti extra-Ue, di avvalersi dell’istituto della identificazione diretta ai fini Iva, anziché dover nominare un loro rappresentante fiscale per poter operare ai fini Iva in Italia.
Il quesito posto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria è se coloro che dispongono nel nostro Paese di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva possono continuare a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o identificazione o, invece, devono richiedere una nuova posizione Iva, in quanto soggetti extra-Ue.
L’Agenzia ricorda che, dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, a seguito del suo recesso dall’Ue, ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea, si applicano le regole e le formalità fiscali e doganali dei Paesi terzi.
Sul piano Iva, il soggetto non residente, Ue o extra-Ue, che nel territorio dello Stato effettua operazioni Iva, può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti nominando un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato (articolo 17 del decreto Iva) o, in alternativa, identificandosi direttamente (articolo 35-ter dello stesso decreto Iva).
In particolare, per i soggetti extra-Ue la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 35-ter: «possono avvalersi dell’identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione […] in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992».
Per la verifica di tali condizioni, l’Agenzia ritiene necessario analizzare il Protocollo contenuto nell’accordo tra Regno Unito e Unione europea, che, in tema di assistenza amministrativa Iva, prevede diverse forme di assistenza: richiesta d’informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.
In base alle disposizioni contenute, il Protocollo si può considerare in sostanza analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella Ue e ciò consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell’articolo 35-ter, comma 5, del decreto Iva, i quali, quindi, possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale.
Resta fermo che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva, nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

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