29 Dicembre 2020
“Country by Country report” 2019: ore contate per la presentazione
Venerdì 31 dicembre 2020 è l’ultimo giorno utile per trasmettere all’Agenzia delle entrate i Country by Country report 2019. L’appuntamento riguarda le società controllanti di gruppi multinazionali residenti in Italia, con periodo di imposta “solare”, i cui ricavi consolidati superano i 750 milioni di euro.
L’obbligo è stato introdotto, nell’ordinamento italiano, dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 145–146, legge n. 208/2015) su input delle direttive Ocse in base alle quali le multinazionali devono predisporre e presentare annualmente una rendicontazione “paese per paese”, che riporti l’ammontare dei ricavi e degli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori dell’attività economica effettivamente realizzata nel panorama internazionale. In particolare, la normativa “nostrana” ha recepito le indicazioni contenute nel progetto Beps–Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), del 5 ottobre 2015.
Il resoconto deve essere trasmesso all’amministrazione finanziaria entro 12 mesi dall’ultimo giorno del periodo d’imposta oggetto di rendicontazione, quindi, i soggetti “solari”, devono inviare i dati relativi al 2019 entro il 31 dicembre 2020.
L’adempimento è uno dei tasselli necessari, previsti dal diritto europeo, finalizzati allo scambio automatico obbligatorio di informazioni riguardanti il settore fiscale tra gli Stati.
Iter normativo
Le prime disposizioni attuative della suddetta disciplina sono state fissate con il decreto Mef 23 febbraio 2017, mentre il provvedimento del 28 novembre 2017 dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la trasmissione dei dati. In particolare, quest’ultimo documento stabilisce quali sono i soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, il contenuto della comunicazione e la lingua da utilizzare. Da ultimo, il più recente provvedimento dello scorso 27 ottobre, ha sostituito l’allegato tecnico al precedente con lo scopo di aggiornare le regole tecniche di compilazione della comunicazione e recepire le modifiche introdotte allo schema xml internazionale Country-by-Country Report adottato dall’Ocse a giugno 2019. Sono stati introdotti, tra l‘altro, alcuni aggiornamenti con lo scopo di aumentare la qualità dei dati comunicati.
Il nuovo schema deve essere applicato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, quindi, per le comunicazioni da inviare entro il prossimo 31 dicembre 2020 è ancora possibile utilizzare il vecchio tracciato.
Chi, come, quando
La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo residente fiscalmente in Italia. Nel caso in cui la capogruppo non fosse residente, responsabile dell’adempimento diventa la controllata residente. La comunicazione è obbligatoria quando i ricavi del gruppo risultanti dal bilancio consolidato, relativi a ciascun periodo di imposta, non sono inferiori a 750 milioni di euro.
Il report deve essere trasmesso, esclusivamente online, in italiano e in inglese. Gli importi sono espressi nella valuta utilizzata dalla società tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio di esercizio.
Unici canali ammessi per l’invio sono i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Entratel o Fisconline. Le società coinvolte possono provvedere direttamente all’adempimento o tramite soggetti incaricati. Il sistema metterà a disposizione, entro cinque giorni dall’invio, la ricevuta che certifica il buon esito della trasmissione. In caso contrario arriverà un alert di errore a cui si potrà rimediare presentando una comunicazione correttiva entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione inviata dall’Agenzia delle entrate. La rettifica può essere in ogni caso effettuata a prescindere dall’input dell’amministrazione finanziaria.
Tutto ciò che occorre comunicare
Le tabelle del modello di rendicontazione, contenute nell’allegato al Dm 23 febbraio 2017, riproducono l’elenco delle informazioni da trasmettere.
Nel dettaglio, nella Tabella 1, devono essere indicati i seguenti dati, per ciascuno Stato estero in cui la multinazionale opera con controllate o stabili organizzazioni:
- la giurisdizione fiscale di residenza delle società o delle stabili organizzazioni del gruppo
- i ricavi conseguiti dal gruppo in ogni giurisdizione, dividendi esclusi
- gli utili o le perdite al lordo delle imposte sui redditi
- le imposte sui redditi versate negli esercizi distinti per cassa e per competenza
- il capitale dichiarato
- gli utili non distribuiti
- il numero di addetti
- le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
Nella Tabella 2 sono elencate le diverse società e stabili organizzazioni appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale, con indicazione dell’attività principale svolta da ognuna di esse.
La Tabella 3 è riservata alle “Informazioni supplementari”: possono essere indicati la denominazione del gruppo di imprese multinazionali, il periodo di imposta di riferimento, la fonte dei dati e ogni altro dato o spiegazione necessaria alla comprensione delle informazioni obbligatorie. Come specificato dal provvedimento del 28 novembre 2017, per redigere le comunicazioni i soggetti tenuti alla rendicontazione devono utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti: possono scegliere tra i dati desunti dal processo di preparazione del bilancio consolidato, dai singoli bilanci di esercizio predisposti dalle componenti del gruppo, dalla relativa contabilità interna o dalla contabilità tenuta per fini di vigilanza regolamentare. Inoltre, non è necessario che le informazioni riportate nel resoconto corrispondano al bilancio consolidato, né effettuare adeguamenti per le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali. L’utilizzo di fonti diverse dalle consuete deve essere motivato.
In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di comunicazione di dati incompleti o non veritieri è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila (articolo 1, comma 145, della legge di Stabilità 2016).
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