Normativa e prassi

28 Dicembre 2020

L’ozonoterapia contro le carie non ostacola il contagio da Covid-19

Non rientrano tra gli strumenti sanitari a Iva agevolata o con diritto al credito d’imposta, secondo quanto previsto dal decreto “Rilancio”, le apparecchiature destinate all’attività clinico-chirurgica-odontoiatrica e domiciliare per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, perché non strettamente finalizzate al contrasto dell’epidemia da Covid-19. È quanto precisa la risposta n. 623/E del 28 dicembre 2020.

Il chiarimento è richiesto da una società che produce e distribuisce strumenti elettro-medicali. In particolare, l’istante commercializza due apparecchi di sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale, destinati all’attività odontoiatrica e domiciliare, particolarmente indicati, secondo suo parere, a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19.
La società descrive la tecnologia utilizzata, che si fonda sulla diffusione all’interno del cavo orale, durante l’esecuzione delle prestazioni odontoiatriche e in uso domiciliare, di una miscela di acqua e ozono che abbatte velocemente, virus e batteri, azzerando o limitando la diffusione aerobica del coronavirus.
Secondo l’istante, i prodotti descritti rientrano tra i Dispositivi di protezione individuale (Dpi) di contrasto alla diffusione della pandemia in corso, che consentono all’acquirente di beneficiare del credito d’imposta previsto dal Dl n. 34/2020 (decreto” Rilancio”).
Inoltre, l’istante intende applicare, per la cessione degli stessi dispositivi, il trattamento Iva agevolato previsto dall’articolo 124 del decreto “Rilancio”.

La risposta dell’Agenzia prende il via da quest’ultima problematica.
L’agevolazione richiamata dalla società è disciplinata dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 e prevede l’esenzione Iva con diritto alla detrazione per il cedente, fino al 31 dicembre 2020, in caso di cessione di determinati beni ritenuti indispensabili per il contenimento e la gestione della pandemia. Il regime di favore continua ma con l’applicazione di un’aliquota ridotta del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n. 26/2020 (vedi articolo “Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata”), precisando, tra l’altro, che il beneficio fiscale può essere applicato soltanto ai beni indicati nell’articolo 124, il cui elenco deve essere considerato infatti tassativo e non esemplificativo.
Sostanzialmente dello stesso parere è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che riconosce la tassatività del suddetto elenco con la circolare n. 12/2020 e individua i codici di classificazione doganale delle merci oggetto dell’agevolazione.

Tra i dispositivi che possono usufruire del particolare trattamento fiscale sono espressamente indicati i “sistemi di aspirazione; umidificatori;…; aspiratore elettrico”, ma, a differenza di quanto sostenuto dall’istante, l’Agenzia non ritiene appartengano a questa categoria le apparecchiature prodotte e distribuite dalla società. Queste, osserva l’amministrazione finanziaria, possono ridurre la carica batterica e virale del cavo orale, ma non sono strettamente finalizzate al contrasto dell’epidemia attualmente  in corso come invece richiede la misura introdotta al decreto “Rilancio”.

Né la società può usufruire del credito d’imposta previsto dal successivo articolo 125 del decreto “Rilancio”, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60mila euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri strumenti in grado di garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Anche in questo caso le spese agevolabili sono elencate al comma 2 della disposizione. Dall’esame della norma emerge, secondo l’amministrazione, che entrambi i dispositivi descritti nell’interpello non sono destinati né alla sanificazione dell’ambiente lavorativo né della strumentazione medica utilizzata: sono strumenti utilizzati per la sterilizzazione del cavo orale del singolo paziente, che si sottopone ai trattamenti odontoiatrici, anche a casa propria. Tra l’altro, dalla descrizione del sito web del prodotto emerge che, osserva l’Agenzia, l’ozono-terapia è da tempo impiegata per la cura e la regressione delle carie.

In documento di prassi conclude affermando che sebbene i beni oggetto dell’interpello possano aiutare ad arginare la diffusione del coronavirus “non sembrano rientrare specificamente tra quelli destinati alla sanificazione dell’ambiente o della strumentazione utilizzata in ambito medico” e, quindi, non rientrano gli strumenti per i quali spetta il credito d’imposta introdotto dall’articolo 125 del decreto “Rilancio”.

L’ozonoterapia contro le carie non ostacola il contagio da Covid-19

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