28 Dicembre 2020
Iva con regime di favore solo per i prodotti autorizzati
Non possono fruire dell’Iva agevolata prevista dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 i prodotti igienizzanti o detergenti per i quali non è prevista alcuna autorizzazione: vi rientrano infatti solo i biocidi e i presidi medicochirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili per l’igiene umana e per disinfettare le superfici (PT1/PT2). Questo in sintesi il contenuto della risposta n. 625 del 28 dicembre 2020.
L’agevolazione del Dl “Rilancio” dispone un regime Iva di temporanea esenzione fino al tutto il 2020 e l’aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sull’argomento l’Agenzia delle entrate si è già espressa con la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 e proprio a questo documento di prassi fa riferimento l’Agenzia nel rispondere al quesito posto da una società specializzata nella produzione e commercializzazione di beni per l’igiene personale e, in particolare, di prodotti cosmetici per la detersione delle mani.
La circolare citata ha chiarito che con la frase “detergenti disinfettanti per mani” riportata all’articolo 124 del decreto “Rilancio” il legislatore ha inteso fare riferimento ai prodotti con azione disinfettante soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti (ministero della Salute o dell’istituto superiore della Sanità). Rientrano tra questi i biocidi e i presidi medicochirurgici autorizzati per l’igiene umana e per disinfettare le superfici. Non rientrano invece nell’agevolazione i comuni igienizzanti o detergenti che non necessitano di alcuna specifica autorizzazione e che non svolgono alcuna azione disinfettante ma si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti.
Fermi restando i codici individuati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, perciò, possono rientrare nell’agevolazione Iva solo i biocidi e i presidi medicochirurgici autorizzati per l’igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l’igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), i cui principi attivi devono rispettare determinate percentuali specificate dall’Istituto superiore di sanità con il Rapporto 19/2020 Rev.
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