21 Dicembre 2020
Didattica a distanza: le donazioni sono finalizzate alla gestione della pandemia
Con la risoluzione n. 80/E del 21 dicembre 2020, l’Agenzia chiarisce che le donazioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti e titolari di reddito d’impresa volte a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici (personal computer e tablet), per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza (Dad), rientrano nell’ambito degli incentivi previsti dall’articolo 66 del decreto “Cura Italia”. Tali donazioni, inoltre, possono essere effettuate tramite Comuni o Protezione civile, ma non possono essere erogate direttamente agli istituti scolastici, che non rientrano tra i soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali.
L’articolo 66 del “Cura Italia” prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nel 2020, da persone fisiche ed enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Il comma 2 dello stesso articolo, estende alle erogazioni liberali effettuate da titolari di reddito di impresa quanto previsto per le donazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti (cfr. circolare n. 8/2020, risoluzioni nn. 21/2020 e 25/2020).
L’Agenzia ritiene che, nell’ambito dell’intera disciplina agevolativa contenuta nell’articolo 66 finalizzata a incentivare le erogazioni liberali volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologia, rientrano anche le donazioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, enti religiosi civilmente riconosciuti e titolari di reddito d’impresa che abbiano ad oggetto misure di sostenimento della didattica a distanza per gli studenti che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. La Dad, infatti, può essere considerata una metodologia didattica attuata come conseguenza diretta della gestione epidemiologica in atto, purché i beneficiari di tali donazioni rientrino in quelli previsti dall’articolo 66 e le erogazioni rispettino tutti i requisiti di tracciabilità e di documentazione stabiliti dalla normativa e dalla prassi in materia.
L’Agenzia, inoltre, precisa che tali donazioni, in denaro o in natura, possono essere effettuate per il tramite di Comuni o della Protezione civile, ma che non possono essere erogate direttamente agli istituti scolastici, in quanto tali istituti non rientrano nel novero dei soggetti previsti dalla norma agevolativa autorizzati a ricevere le erogazioni liberali.
L’Agenzia, ricorda che per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche a favore degli istituti scolastici è prevista una detrazione del 19% della donazione stessa senza limiti di importo (articolo 15, comma 1, lett. i–octies), del Tuir) e per i titolari di reddito di impresa, invece, è prevista la deducibilità delle donazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70mila euro annui (articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del Tuir).
Resta ferma la non cumulabilità delle agevolazioni relativamente alla stessa spesa, nel rispetto dei principi generali di alternatività di fruizione delle agevolazioni.
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