2 Dicembre 2020
“3970”: arriva il codice tributo per il versamento dell’Impi
Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 dell’Agenzia delle entrate viene istituito il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta (Impi), prevista dall’articolo 38 del collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, il Dl n. 124/2019, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti (vedi articolo: “Collegato fiscale – 8: arriva l’Impi, l’imposta per le piattaforme marine”).
La piattaforma marina quella con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale, come individuato dall’articolo 2 del codice della navigazione.
L’imposta in questione è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille.
Il gettito dell’imposta sulle piattaforme marine spetta ai Comuni, individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con i ministri dell’Interno, della difesa e dello Sviluppo economico, d’intesa in sede di conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e con definizione di criteri e modalità di attribuzione e di versamento, nonché quota del gettito spettante ai Comuni interessati.
Limitatamente all’anno 2020, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale, come stabilito dal comma 5 del citato articolo 38.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo, oggi istituito, “3970”, denominato “IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme marine – STATO”, è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con i seguenti dati:
– nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”
– barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento
– barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020
– nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili
– nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Infine, la risoluzione precisa che in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.