18 Novembre 2020
Per l’oro, industriale o in polvere, il reverse charge è ad ampio raggio
Le cessioni di “polveri d’oro” e di “paste contenenti polveri d’oro” impiegate nei processi di saldatura dei gioielli possono fruire del reverse charge. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 13 del 18 novembre 2020 all’istanza di consulenza giuridica di un’associazione che chiedeva se le cessioni del metallo prezioso, sotto forma di polvere o pasta, fossero assimilabili a quelle dell’oro industriale, cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile.
L’Agenzia ricorda, in primis, il regime Iva introdotto dalla legge n. 7/2000, in attuazione della Direttiva 98/80/Ce. Le misure prevedono che le cessioni e le operazioni finanziarie riguardanti l’oro da investimento sono esentate dall’Iva, salvo l’opzione per l’imponibilità (articolo 10, comma 11, del Dpr n. 633/1972) e che le cessioni di oro industriale sono soggette al regime dell’inversione contabile se di purezza pari o superiore a 325 millesimi (articolo 17, comma 5, Dpr n. 633/1972). In quest’ultimo caso, infatti, la norma prevede che sia il cessionario a pagare l’imposta se è un soggetto passivo nel territorio dello Stato.
In merito all’esatta nozione di “materiale d’oro” e di “prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi”, premessa la natura non fiscale di tale nozione, l’Agenzia ricorda anche i chiarimenti forniti con le risoluzioni n. 168/2001, n. 375/2002 e n. 161/2005. Secondo tali documenti di prassi, in linea con quanto stabilito dall’Ufficio italiano cambi e dalla Banca d’Italia, il legislatore si è riferito all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, e non di investimento. In tal senso, vi rientrano tutti i prodotti che non hanno una funzione individuale, ma che hanno bisogno di una trasformazione per essere successivamente utilizzati.
L’Agenzia richiama anche la sentenza della Corte di giustizia del 26 maggio 2016 (causa C-550/2014) in base alla quale il materiale d’oro “può comprendere non solo l’oro allo stato grezzo, ma anche il metallo fino o qualsivoglia materiale composto in parte di oro”. La stessa sentenza dopo aver evidenziato che gli Stati membri possono decidere di mettere in atto dei regimi di autoliquidazione in determinati settori per semplificare le regole e contrastare l’evasione, ricorda che “ciò che aumenta il rischio di frodi fiscali e che, pertanto, giustifica l’applicazione di un meccanismo di autoliquidazione per la cessione di determinati beni, fra cui l’oro, è l’elevato valore di mercato degli stessi rispetto alle dimensioni, che li rendono facilmente trasportabili. Nel commercio dell’oro, quando non si tratta di un prodotto finito, come un gioiello, è il tenore d’oro del bene in questione a determinarne il valore. Di conseguenza, il rischio di frodi fiscali è tanto maggiore quanto più elevato è il tenore d’oro di tale bene”.
Quindi il livello di purezza è decisivo per determinare se una cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati, che non costituiscono un prodotto finito, rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva Iva.
L’Agenzia, alla luce delle norme richiamate, ritiene condivisibile la tesi dell’istante sulla riconducibilità delle “polveri d’oro” e delle “paste contenenti polveri d’oro” finalizzate alla saldatura, tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime dell’inversione contabile, sempre che sia garantito il livello di purezza dell’oro richiesto dalla norma. Conferma, infine, come chiarito nella risoluzione n. 161/2005, l’esclusione dal reverse charge delle montature di anelli e delle chiusure di collane e bracciali, trattandosi di prodotti che, seppur destinati ad essere assemblati per realizzare un prodotto finito, hanno già una propria definita destinazione d’uso. Solo nel caso in cui siano venduti per essere utilizzati nelle fusioni da parte dei gioiellieri e abbiano una purezza pari o superiore a 325 millesimi, potranno far parte del “materiale d’oro” che sconta l’inversione contabile.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 17 Novembre 2025
Come presentare il modello AA5/6, le novità per enti e associazioni
In caso di cambio del rappresentante legale, il modello andrà presentato all’ufficio dell’Agenzia competente per domicilio fiscale, o inviato con raccomandata, Pec o tramite il servizio web “Consegna documenti e istanze” L’Agenzia rafforza il controllo e la trasparenza nel processo di attribuzione del codice fiscale e nella gestione delle variazioni anagrafiche dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
Analisi e commenti 17 Novembre 2025
Le immobilizzazioni immateriali (1), regole contabili in aggiornamento
Restyling al principio contabile Oic 24. In attesa della versione definitiva, una guida in tre puntate per orientarsi tra disciplina civilistica e tributaria di questa voce dello stato patrimoniale Il principio contabile Oic24 detta i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, validi per le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile.
Attualità 14 Novembre 2025
Credito d’imposta Zes unica 2025: al via le comunicazioni integrative
Dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, per accedere all’agevolazione, le imprese devono attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati quest’anno e già indicati in una precedente comunicazione Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento previsto dalla normativa per accedere all’agevolazione: la trasmissione della comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Attualità 14 Novembre 2025
Attenzione alle false comunicazioni di regolarizzazione wallet criptovalute
Arrivano per posta elettronica e consigliano di versare commissioni elevate per evitare presunte possibili problematiche legate al riciclaggio di denaro Ulteriore segnalazione di phishing in circolazione.