Normativa e prassi

18 Novembre 2020

Vendita anticipata terreni agevolati: all’agricoltore ancora uno sconto

L’imprenditore agricolo che, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto agevolato di terreni da coltivare, è costretto a rivenderli, decade dai benefici previsti per la valorizzazione per la piccola proprietà contadina, ma compensa lo sconto fiscale ricevuto versando il Registro nella misura del 9 e non del 15 per cento. La decadenza dalle agevolazioni per alienazione anticipata, infatti, non cambia la qualifica di imprenditore agricolo professionale del contribuente. Qualifica che consente, appunto, l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro pagata nella misura dell’1% sull’originario atto d’acquisto.
 
È quanto affermato e argomentato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n 551 del 18 novembre, nella quale, per risolvere la questione, combina le norme di riferimento, vale a dire l’articolo 2, comma 4-bis, del Dl n. 194/2009, il quale stabilisce che “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. (..) I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli odi condurli direttamente (..)”, e l’articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata Tur (secondo cui “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15 per cento”).
In particolare, però, si riaggancia alla conclusione raggiunta nella risposta alla richiesta di consulenza giuridica n. 7/2020 dove, rileggendo tale ultima disposizione al contrario, ha sostenuto che il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, in assenza della richiesta di fruire delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% prevista per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere” (articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 – il Tur).
 
L’aliquota del 9%, continua l’Agenzia, si applica sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia in quella di decadenza dai benefici per la cessione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto. A ben vedere, infatti, tale decadenza non determina un cambio di qualifica del venditore, che resta comunque imprenditore agricolo professionale. L’aliquota del 15% (articolo 1, comma 3, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur) è prevista, infatti, solo per i trasferimenti di terreni agricoli in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali.

Vendita anticipata terreni agevolati: all’agricoltore ancora uno sconto

Ultimi articoli

Normativa e prassi 30 Luglio 2026

Bonus e stock options variabili: come evitare l’addizionale del 10%

L’agevolazione è subordinata a un versamento a favore di enti del Terzo settore di importo almeno pari al doppio della somma dovuta in caso di mancata donazione Novità in arrivo per i datori di lavoro del settore finanziario.

Attualità 30 Luglio 2026

Borse di studio Its Academy: esenzione Irpef dal 2025

Confermata la non imponibilità, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, delle somme ricevute dagli studenti per la frequenza dei percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori Dal 2025 le borse di studio erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori-Its non dovranno essere assoggettate all’Irpef né riportate nella dichiarazione dei redditi.

Attualità 29 Luglio 2026

Cripto-attività, nove faq chiariscono altrettanti dubbi

Pubblicati dall’Agenzia nuovi chiarimenti sugli adempimenti legati allo scambio automatico di informazioni fiscali: focus su trasferimenti, prestiti portafogli multivaluta L’Agenzia delle entrate scioglie alcuni dei dubbi più diffusi tra i prestatori di servizi che si occupano di cripto-attività, relativi agli obblighi di comunicazione connessi allo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni fiscali europee, previsto dalla Dac8 – direttiva (Ue) 2023/2226.

Analisi e commenti 29 Luglio 2026

Pubblicato in versione definitiva l’Oic 5 – Bilanci di liquidazione

Il principio contabile è stato ulteriormente perfezionato, in particolare sono stati riconsiderati alcuni elementi in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa Disponibile, sul sito dell’Organismo italiano di contabilità (Oic), la versione finale aggiornata dell’Oic 5.

torna all'inizio del contenuto