Normativa e prassi

17 Novembre 2020

Tassazione del premio di produttività: per il sostituto l’aliquota è ordinaria

Sconta l’aliquota ordinaria e non quella agevolata al 10%, il premio di produttività variabile di un dipendente di una società di assicurazioni, se il sostituto al momento dell’erogazione ha ritenuto che in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, il target da raggiungere per l’applicazione del regime di favore, fosse chiaro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 550 del 17 novembre.
L’Agenzia delle entrate ritiene che la società abbia operato correttamente mentre, secondo quanto precisato dall’istante, alla firma del contratto l’unico elemento a conoscenza della società erano i dati del 1° semestre 2019 e quindi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale non poteva essere certo.
L’Agenzia ricorda che la legge di stabilità 2016 ha messo a regime una modalità di tassazione agevolata che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali, pari al 10% per i “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”. Per l’applicazione del regime agevolato, quindi, al termine del periodo previsto dal contratto (periodo congruo) deve essere verificato un incremento di uno degli obiettivi stabiliti indicati. Non basta, pertanto, che tale obiettivo sia raggiunto dal momento che è parimenti necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
L’Agenzia precisa, inoltre, che le società utilizzano indicatori affidabili per la stima dei risultati conseguiti. In particolare, nel caso in esame, le valutazioni del sostituto d’imposta sull’incertezza dell’obiettivo incrementale si ritengono attendibili, emergendo dopo nove mesi di attività delle società del gruppo.
L’Agenzia ricorda, poi, come indicato nella risoluzione n. 36/2020, che spetta al sostituto d’imposta verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata. Tale documento di prassi, in particolare, ha chiarito che se nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché il parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo l’obiettivo è raggiunto.
Sulla base del chiarimento fornito con la risoluzione n. 36/2020, l’Agenzia non condivide la soluzione dell’istante, in considerazione del fatto che l’eventuale rettifica di quanto stabilito dal sostituto d’imposta esula dall’ambito dell’interpello.

Tassazione del premio di produttività: per il sostituto l’aliquota è ordinaria

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto