Normativa e prassi

17 Novembre 2020

Tassazione del premio di produttività: per il sostituto l’aliquota è ordinaria

Sconta l’aliquota ordinaria e non quella agevolata al 10%, il premio di produttività variabile di un dipendente di una società di assicurazioni, se il sostituto al momento dell’erogazione ha ritenuto che in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, il target da raggiungere per l’applicazione del regime di favore, fosse chiaro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 550 del 17 novembre.
L’Agenzia delle entrate ritiene che la società abbia operato correttamente mentre, secondo quanto precisato dall’istante, alla firma del contratto l’unico elemento a conoscenza della società erano i dati del 1° semestre 2019 e quindi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale non poteva essere certo.
L’Agenzia ricorda che la legge di stabilità 2016 ha messo a regime una modalità di tassazione agevolata che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali, pari al 10% per i “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”. Per l’applicazione del regime agevolato, quindi, al termine del periodo previsto dal contratto (periodo congruo) deve essere verificato un incremento di uno degli obiettivi stabiliti indicati. Non basta, pertanto, che tale obiettivo sia raggiunto dal momento che è parimenti necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
L’Agenzia precisa, inoltre, che le società utilizzano indicatori affidabili per la stima dei risultati conseguiti. In particolare, nel caso in esame, le valutazioni del sostituto d’imposta sull’incertezza dell’obiettivo incrementale si ritengono attendibili, emergendo dopo nove mesi di attività delle società del gruppo.
L’Agenzia ricorda, poi, come indicato nella risoluzione n. 36/2020, che spetta al sostituto d’imposta verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata. Tale documento di prassi, in particolare, ha chiarito che se nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché il parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo l’obiettivo è raggiunto.
Sulla base del chiarimento fornito con la risoluzione n. 36/2020, l’Agenzia non condivide la soluzione dell’istante, in considerazione del fatto che l’eventuale rettifica di quanto stabilito dal sostituto d’imposta esula dall’ambito dell’interpello.

Tassazione del premio di produttività: per il sostituto l’aliquota è ordinaria

Ultimi articoli

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva

Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: ­altre” (Codice NC 210690).

Attualità 5 Dicembre 2025

Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi

Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.

Normativa e prassi 5 Dicembre 2025

Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile

In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.

torna all'inizio del contenuto