28 Ottobre 2020
Fusione successiva al 1° gennaio 2020, esonero Irap con soglia individuale
Le società che a seguito di un’operazione di riorganizzazione aziendale sono state incorporate dalla controllante con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020, devono determinare singolarmente e in via autonoma i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 per l’eventuale accesso all’esenzione del saldo Irap 2019 prevista dal Dl “Rilancio”.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 502/2020 a una società che chiedeva, con riferimento alle sue controllate, quali fossero le corrette modalità di determinazione della soglia di 250milioni per beneficiare dell’esonero Irap.
L’Agenzia ricorda in primo luogo la disposizione di favore introdotta dal Dl “Rilancio”, secondo cui “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta” (articolo 24, comma 1, Dl n. 34/2020). Ricorda, inoltre, che per la fruizione del beneficio la norma ha previsto un limite di ricavi 2019 pari a 250milioni di euro.
L’Agenzia sottolinea che nel caso in esame, ove si è verificato un’operazione di riorganizzazione aziendale e, in particolare, di aggregazione successoria, deve essere individuato il termine di decorrenza giuridica della fusione. Se l’operazione societaria si perfeziona dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, la soglia prevista dalla norma va individuata distintamente per la società incorporante e per ciascuna incorporata in quanto fino a che la fusione non diventa effettiva le società risultano ancora individualmente esistenti.
Si può procedere, invece, alla verifica dei ricavi unitari, facendo riferimento quindi al dato aggregato come somma dei singoli dati in capo alla controllante, solo nei casi in cui l’operazione di fusione si perfezioni nel corso della frazione temporale individuata dall’articolo 24 del decreto “Rilancio”.
Nel caso in esame, in conclusione, poiché la fusione si è perfezionata a decorrere dal 1° gennaio 2020, le società incorporate dovranno determinare i ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 in via autonoma e ordinaria e potranno beneficiare, tramite l’incorporante, dell’esonero dal saldo Irap 2019 solo se per ciascuna di esse non risulti superata la soglia dei 250milioni.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.