27 Ottobre 2020
Non imponibilità Iva servizi portuali: l’agevolazione guarda alla sostanza
Nell’ambito dei servizi portuali, non sono imponibili ai fini Iva, se agevolabili, anche le prestazioni date in subappalto, nel caso in cui sia provata la stretta correlazione e riconducibilità delle operazioni effettuate a un unico complesso intervento, anche se rese da soggetti diversi coinvolti. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 501 del 27 ottobre 2020.
Il quesito è di una società consortile, che ha costituito con un consorzio un’associazione temporanea di imprese (Ati). Quest’ultima ha stipulato un contratto di appalto con l’Autorità Portuale per la realizzazione delle opere previste in relazione all’esecuzione dei lavori del I e II stralcio della terza fase di un porto commerciale. L’istante ha inoltre costituito una società consortile a responsabilità limitata per la realizzazione unitaria delle opere oggetto del suddetto appalto.
Le prestazioni fornite dal consorzio, capogruppo dell’Ati, all’Autorità portuale non sono sottoposte a Iva in base all’articolo 9, comma 1, n. 6), del decreto Iva.
La società, per realizzare il suo intervento, sottoscriverà dei contratti di subappalto con i propri fornitori e adotterà le seguenti modalità:
– emetterà fatture nei confronti dell’Ati/capogruppo (consorzio)
– i soggetti terzi/fornitori emetteranno fatture nei confronti dell’istante.
La contribuente chiede se anche le prestazioni fornite dai subappaltatori possano beneficiare della non imponibilità Ivam come quelle rese dalla capogruppo dell’associazione al committente. L’istante ritiene di sì, perché anch’esse riconducibili alla manutenzione portuale e, quindi, all’ipotesi prevista dal richiamato articolo 9.
Come di consueto, l’Agenzia fa chiarezza sugli ambiti applicativi dell’agevolazione invocata dalla contribuente, precisando, tra l’altro, che i servizi prestati nei porti non sono imponibili per l’Iva se le operazioni sono svolte nell’ambito portuale e se connesse direttamente al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero al movimento dei beni o dei mezzi di trasporto.
Dal quadro normativo e di prassi di riferimento (in particolare, articolo 3, comma 13, Dl n. 90/1990, articolo 1, comma 992, Finanziaria 2007, e circolare n. 41/2008) emerge, inoltre, che il regime è applicabile anche per le nuove opere realizzate in aree portuali esistenti e nelle relative adiacenze, a condizione che siano previste dal piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura esistente, finalizzate al suo funzionamento e manutenzione oppure all’ammodernamento, ampliamento e riqualificazione del porto.
Detto ciò, il chiarimento prosegue richiamando le risoluzioni n. 118/2008 e n. 226/2008 con le quali l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione è applicabile unicamente alle prestazioni riferibili agli interventi sopra delineati, rese da chi effettua il complesso intervento di manutenzione portuale. In definitiva, presupposto dell’agevolazione è la stretta correlazione e riconducibilità delle operazioni realizzate nell’ambito di un unico complesso intervento, anche se concluso da soggetti diversi.
La condizione, osservano i tecnici delle Entrate, non è riscontrabile nell’interpello esaminato. L’istante, infatti, non fa alcun preciso riferimento alle eventuali fasi relative ai rapporti instaurati con i fornitori che hanno operato, a vario titolo, in subappalto.
Il parere dell’Agenzia, di conseguenza, verte sul requisito oggettivo di accesso al beneficio e, quindi, sul tipo di operazioni effettuate a prescindere dal numero dei passaggi intercorsi tra le parti.
In definitiva, se le prestazioni disciplinate dai vari contratti stipulati tra i diversi soggetti rientrano tra quelle previste dall’articolo 9, comma 1, numero 6), del Dpr n. 633/1972, il regime di non imponibilità Iva è applicabile anche alle prestazioni rese dai subappaltatori alla società.
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