27 Ottobre 2020
Commissioni pagamenti tracciabili Ok all’invio entro il 20 novembre
Con la risposta n. 503 del 27 ottobre 2020 arriva un importante chiarimento per gli operatori finanziari che trasmettono i dati per il controllo del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici. In considerazione delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati richiesti, è possibile effettuare una unica trasmissione relativa ai dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 entro il prossimo 20 novembre mediante invio cumulativo con i dati del mese di ottobre 2020, sanando in tal modo l’omissione attuata nei mesi precedenti.
La richiesta di chiarimenti arriva dalla succursale italiana di una società avente sede all’estero che opera in Italia offrendo servizi e sistemi connessi alle modalità di pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate.
In base a quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, del Dl n. 124/2019, l’istante è un soggetto obbligato a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate – entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta riconosciuto, dallo stesso articolo, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che utilizzano strumenti di pagamento elettronici tracciabili nell’ambito delle transazioni commerciali con i consumatori finali.
In particolare, la prima comunicazione utile scadeva il 20 agosto 2020.
Poiché, quanto meno per il primo mese di applicazione della normativa di riferimento, l’istante “si trova costretta ad un adempimento tardivo con un ritardo non superiore ai novanta giorni” la stessa società chiede quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale ritardo nella trasmissione dei dati.
L’Agenzia delle entrate prende in esame la normativa dettata dall’articolo 22 del Dl n. 124/2019,il provvedimento della Banca d’Italia attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento comunicano agli esercenti attività d’impresa, arte e professione le informazioni utili a determinare il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate nel mese di riferimento e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni mensili trasmesse telematicamente all’Agenzia stessa dagli operatori dei sistemi di pagamento.
Nel provvedimento direttoriale viene chiarito che le commissioni che generano il credito d’imposta sono quelle relative ai pagamenti “effettuati mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri sistemi di pagamento elettronici tracciabili offerti da:
a) Prestatori di servizi di pagamento soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
b) Prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a) in considerazione dell’accettazione in Italia, da parte di soggetti convenzionatori, degli strumenti di pagamento elettronici da essi offerti” .
Il citato provvedimento inoltre dispone che “La trasmissione dei dati di cui al punto 3.3 del presente provvedimento, è effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento“, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid), e che “In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati di cui al punto 3.1 possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso termine indicato al punto 3.6, che cancella integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine. E’ anche consentito, entro il terzo mese successivo al termine indicato al punto 3.6,rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non risulterà pervenuta”.
Quindi, in base alla norma e ai provvedimenti richiamati, le comunicazioni, all’Agenzia delle entrate e ai singoli esercenti, eseguite dagli operatori finanziari che mettono a disposizione i sistemi di pagamento elettronico, sono “necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta”, per eseguire “attività di verifica e controllo” e “per l’analisi del rischio”, nonché “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta” e per “tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie”, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 471/1997 secondo cui “Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”.
La sanzione si applica sia nel caso di omessa comunicazione dei dati all’Agenzia, sia nel caso di comunicazione con dati incompleti o non veritieri.
I tecnici delle entrate, poi, prendono in esame la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 e fanno presente che
- la comunicazione omessa, ossia inviata oltre il termine stabilito dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, viene scartata dal Sid e, di conseguenza, la violazione non può essere sanata e la relativa sanzione ravveduta
- la comunicazione errata può essere rettificata entro tre mesi dalla data di scadenza della trasmissione e, quindi, anche la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 471/1997 può essere ravveduta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis), che consente il versamento della sanzione ridotta “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso”.
Alla luce di quanto fin qui esposto l’Agenzia ritiene che, in fase di prima applicazione delle disposizioni normative, e tenuto conto che da più parti sono state lamentate delle difficoltà tecnico operative ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, sia consentito eseguire entro il 20 novembre 2020 una comunicazione cumulativa con i dati del mese di ottobre 2020.
Nel caso preso in esame, dunque, l’omissione descritta dall’istante può essere sanata al più tardi entro il 20 novembre 2020 mediante l’invio cumulativo con i dati relativi al mese di ottobre 2020.
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