23 Ottobre 2020
Bonus librerie, scadenza rinviata: presentazione fino al 30 ottobre
Una settimana in più per richiedere il tax credit librerie relativo al 2019. A informare della proroga un avviso pubblicato sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Mibact. Per effetto dello slittamento, le istanze potranno essere presentate non più entro oggi, 23 ottobre, ma fino al 30 ottobre, esclusivamente attraverso la procedura telematica attiva, sul portale dedicato, dallo scorso 24 settembre.
Prima di compilare la domanda è necessario registrarsi inserendo i dati relativi all’impresa (ragione sociale e codice fiscale) e al legale rappresentante (nome, cognome, codice fiscale ed e-mail). La registrazione al portale va rinnovata anche da coloro che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nello scorso anno.
La Dg fa presente che alcuni dati riguardanti l’esercente o i punti vendita saranno confrontati con i sistemi informativi delle camere di commercio e consiglia, quindi, di tenerli costantemente aggiornati per non rischiare di perdere il beneficio.
Chi può chiedere il bonus
L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321, legge n. 205/2017), è diretta agli esercenti che svolgono attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati.
I requisiti di accesso al credito d’imposta sono:
- sede legale nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale in Italia o con stabile organizzazione nel territorio, riconducibile all’attività commerciale cui sono correlati i benefici
- classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda
- avere avuto nell’esercizio finanziario precedente (2018) ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Come calcolare il credito d’imposta
La misura del bonus riconosciuto è parametrato, per ogni singolo punto vendita, agli importi pagati, nell’anno precedente a quello della richiesta (2019), per Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto Iva, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Per ciascun tributo è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante (tabella 1, allegato al decreto attuativo 23 aprile 2018). Di seguito, nel dettaglio, i massimali previsti:
– Imu – 3mila euro)
– Tasi – 500 euro
– Tari – 1.500 euro
– imposta sulla pubblicità – 1.500 euro
– tassa per l’occupazione di suolo pubblico 1.000 euro
– spese per locazione – 8mila euro, al netto dell’Iva
– spese per mutuo – 3mila euro.
– contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti – 8mila euro.
Per quanto riguarda l’entità del contributo massimo concedibile, il legislatore ha mostrato un maggior occhio di riguardo per le piccole librerie, il bonus riconosciuto è, infatti, pari a 20mila euro per le librerie non appartenenti a gruppi editoriali, gestite direttamente dagli esercenti, e di 10mila euro per gli altri operatori.
Una guida online per non sbagliare
Istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda sono consultabili nella guida disponibile sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, contenente i moduli esemplificativi delle istanze da presentare.
Nel caso di difficoltà, per la risoluzione rapida del problema basta inviare una e-mail ordinaria (non Pec) all’indirizzo taxcreditlibrerie@beniculturali.it.
La Dg ricorda, per evitare errori, che la richiesta di registrazione e la domanda di accesso al credito devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, mentre le dichiarazioni Rcd, Sit e Rai da un terzo certificatore (commercialista, Caf, eccetera).
Credito spendibile soltanto in compensazione
Il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo 6894). Il credito d’imposta assegnato deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello speso.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta, sono state definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018 (vedi articolo “Credito d’imposta per le librerie: messi a punto modalità e termini”).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.