Normativa e prassi

15 Ottobre 2020

Gestione biblioteche: non esente l’affidamento di singoli interventi

L’esenzione per le prestazioni proprie delle biblioteche ha valenza oggettiva, cioè a prescindere da chi le effettua, quindi sia se sono rese direttamente sia se indirettamente, mediante affidamento a terzi soggetti. Nella seconda ipotesi, tuttavia, il trattamento agevolato spetta solo se si configurano nell’insieme come attività di gestione complessiva delle strutture; altrimenti, si tratta di generiche prestazioni di servizio, con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.

La risposta n. 474/E del 15 ottobre 2020 risolve in questi termini l’interpello presentato da una rete-soggetto (in materia, vedi circolare 20/2013 e articolo “Quando la rete diventa soggetto, la fiscalità si adegua al mutamento”), costituita a inizio anno da alcune società cooperative e avente autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto alle imprese partecipanti.
L’istante intende partecipare a bandi di gara per l’affidamento del servizio globale di gestione di biblioteche comunali, comprendente: la gestione del pubblico, il servizio biblioteca “in rete”, il servizio di gestione del patrimonio librario e documentale, la verifica del servizio offerto. Nella pratica, i servizi saranno resi dalle singole cooperative, ciascuna avvalendosi del proprio personale.
La Rete, nel manifestare l’intenzione di fatturare le prestazioni al Comune in regime di esenzione da Iva, chiede se anche le partecipanti, per i singoli servizi resi, debbano emettere fattura nei confronti della Rete stessa senza applicazione dell’imposta.

Per la questione in esame, la norma di riferimento è l’articolo 10, primo comma, n. 22), Dpr n. 633/1972, che dispone l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”. La previsione ha valenza oggettiva, vale a dire che il regime agevolativo si applica indipendentemente dal soggetto che effettua le prestazioni, quindi sia se le stesse sono rese direttamente sia se indirettamente, affidandole a terzi (risoluzione 135/2006).
Tuttavia, in tale seconda ipotesi, quando gli operatori esterni realizzano singoli interventi, distintamente individuati, questi si configurano, non come affidamento dell’attività di gestione complessiva della struttura, ma come generiche prestazioni di servizio e non possono fruire dell’esenzione Iva (risoluzioni nn. 131/2007 e 148/2008).

Pertanto, nel caso rappresentato:

  • se le cooperative svolgono singoli servizi autonomi, tali prestazioni, generiche, non potranno essere fatturate alla Rete in esenzione da Iva, ma applicando l’imposta con l’aliquota ordinaria
  • se tutti i servizi sono resi da una sola cooperativa, questa, detenendo di fatto la gestione globale della biblioteca, dovrà fatturare nei confronti della Rete beneficiando del regime di esenzione.
Gestione biblioteche: non esente l’affidamento di singoli interventi

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto