Normativa e prassi

15 Ottobre 2020

Mascherine e dispositivi medici, primi chiarimenti sull’Iva agevolata

Ambito soggettivo ad ampio raggio ed elenco dei beni tassativo. Il regime Iva agevolato, infatti, è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché in qualunque stadio di commercializzazione, ma potranno essere ceduti in esenzione da Iva fino al 31 dicembre 2020 e con aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021, solo i prodotti espressamente contemplati dalla norma (articolo 124 del Dl n. 34/2020). Imposta agevolata per l’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner, e le mascherine chirurgiche, le Fp3 e le FP3, ma anche per quelle col filtro usa e getta. Beneficio esteso anche alle confezioni di soluzioni disinfettanti idroalcoliche il cui contenuto è inferiore al litro, e non solo quelle di contenuto maggiore, se la cessione avviene per finalità sanitarie.
Sono alcune delle risposte contenute nella circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, firmata oggi dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti interpretativi e risponde ai dubbi degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, sulla misura del decreto “Rilancio” che ha previsto un regime Iva di temporanea esenzione fino al tutto il 2020 e l’aliquota al 5% a partire dal 1° gennaio 2021, per le cessioni di beni ritenuti necessari a gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
 
La circolare odierna rileva che, oltre alle importazioni, sono soggetti al regime Iva agevolato anche gli acquisti intra-Ue dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 124, riservando così a tali operazioni lo stesso trattamento di favore. L’ambito soggettivo delle misure di favore si conferma quindi con orizzonte ampio, nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché a qualunque stadio di commercializzazione. Nella norma, infatti, non è rinvenibile nessun ostacolo a che una volta importati, i beni ivi elencati possano essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, prima dell’esenzione e dal 1° gennaio 2021 dell’aliquota Iva al 5 per cento. Analoghe considerazioni valgono in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 124, fermo restando che la cessione deve avere ad oggetto i beni indicati nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124, ovvero, tutti i beni ritenuti necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. L’elenco dei beni agevolabili contenuto nell’articolo 124, comma 1, è un elenco tassativo e non è agevolata la cessione dei beni elencati effettuata per finalità diverse da quella “sanitaria”, ad esempio per finalità cosmetiche o alimentari (saponi e alcool).
 
Vediamo nel dettaglio di quali prodotti si tratta.
Fra le risposte ai quesiti degli operatori e delle associazioni, in tema di prodotti per le mani, l’Agenzia chiarisce che il legislatore, nell’applicazione del regime di favore, ha voluto far riferimento ai prodotti con potere disinfettante come i “biocidi” (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti specifici, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione, non potendo essere incluso nell’elenco dell’articolo 124 un semplice prodotto igienizzante che non può svolgere tale azione disinfettante. 

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici: non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Nella nozione di «termometri» contenuta nell’articolo 124, comma 1, del “Rilancio” sono comprese tutte le tipologie destinate alla misurazione della temperatura corporea, inclusi i termoscanner, che pertanto rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

In tema di mascherine, poi, la circolare precisa che l’agevolazione Iva riguarda le mascherine chirurgiche, le Fp2 e le Fp3. Il beneficio si può estendere a quelle riutilizzabili dotate di filtro, anche se venduto separatamente. Questa tipologia di mascherina, per il trattamento Iva di favore, deve essere venduta unitamente al relativo filtro. La cessione del filtro, invece, può fruire del beneficio fiscale anche se venduto singolarmente, trattandosi dell’elemento principale della mascherina che ne garantisce la sicurezza

Riguardo alla “soluzione idroalcolica in litri”, l’Agenzia ritiene che possono beneficiare del regime Iva di favore le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura (es. confezioni da mezzo litro oppure 750 ml). Sono pertanto comprese nell’agevolazione non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione, se la loro cessione avviene per finalità sanitarie.

Rientra fra i presidi agevolabili, oltre al dispenser a muro per disinfettanti, anche il dispenser a “piantana” che presenti elementi di ancoraggio, ad esempio, al terreno o a muro, mentre ne sono esclusi quelli mobili come le semplici colonnine di cartone per poggiare il flacone.

Tra le “attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo” che possono utilizzare i benefici Iva, rientrano i letti ospedalieri e le tende, incluse quelle in plastica in quanto beni che, in base all’elenco allegato alla decisione Ue 2020/491 del 3 aprile 2020, sono “attrezzature di ospedali da campo”. In senso conforme si è espressa anche l’Agenzia delle dogane che li ha classificati alle voci doganali (letti ospedalieri ex 9402 9000, tende 6306 22 00 – 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97).

Le operazioni relative ai prodotti elencati nell’articolo 124, comma 1, del Dl n. 34/2020 andranno riportate nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Il cedente indica l’ammontare delle cessioni nel rigo VP2, il cessionario l’ammontare degli acquisti nel rigo VP3. Per quanto riguarda, invece, le modalità di compilazione della dichiarazione Iva 2021 saranno indicate nelle istruzioni da approvare entro il 15 gennaio prossimo.

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