Normativa e prassi

14 Ottobre 2020

Aghi e provette: per l’esenzione Iva serve la classificazione merceologica

Per individuare il corretto trattamento ai fini Iva degli strumenti per accesso vascolare, è necessario l’apposito accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne determini l’esatta classificazione merceologica. Se in base a tale indagine i beni non risultano agevolabili, la relativa cessione deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria oppure a una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 633/1972 (decreto Iva).

È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 470/E del 14 ottobre 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello presentata da una società operante nel campo delle forniture all’ingrosso di articoli medicali. Il dubbio riguarda il regime Iva applicabile alla cessione di alcuni beni – provette sterili sottovuoto e aghi – utilizzati sia per esami diagnostici su sangue (come le ordinarie analisi di glicemia, colesterolo, emocromo, test coagulativi) e altri liquidi biologici (liquor, urine, Dna eccetera) sia per i test sierologici finalizzati alla diagnosi Covid-19.
In particolare, viene chiesto se, per la cessione di tali dispositivi, sia possibile beneficiare del regime di favore dettato dal Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), anche se gli strumenti non sono utilizzati esclusivamente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Del resto, sostiene l’istante, è di fatto impossibile accertare, al momento dell’acquisto da parte dell’azienda sanitaria, se il bene ceduto è destinato al trattamento di pazienti Covid-19 o a pazienti con altre patologie.

La norma richiamata dalla società interpellante è l’articolo 124 del Dl n. 34/2020, che ha introdotto una disciplina Iva agevolata per le cessioni di determinati beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica (tra essi, la “strumentazione per diagnostica per Covid-19”, la “strumentazione per accesso vascolare” e le “provette sterili”): quelle effettuate fino al 31 dicembre 2020, sono esenti, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente; quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, scontano l’imposta con l’aliquota del 5%.
In materia, è intervenuta l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n.12/D/2020, in cui ha precisato che l’elenco dei beni agevolabili contenuto nella norma è tassativo e ne ha individuato i codici Taric da utilizzare per la loro importazione. Tra i codici indicati con riferimento alla “strumentazione per accesso vascolare” e alla “strumentazione per diagnostica per Covid-19” non figurano quelli specifici per gli aghi, nonostante questi ultimi siano presenti nell’elenco esemplificativo, allegato alla decisione delle Commissione Ue del 3 aprile 2020, che li inserisce alla voce “10. Medical Consumables”, insieme ai “vascular access kits”.

Pertanto, sia per gli aghi sia per le provette sterili, occorre procedere alla loro corretta classificazione merceologica. A tal fine, il contribuente deve richiedere apposito accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma.
Se sulla base dell’accertamento tecnico gli articoli non dovessero risultare agevolabili ai sensi dell’articolo 124 del “decreto rilancio”, la loro cessione andrà assoggettata all’aliquota ordinaria o a una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 633/1972.

Aghi e provette: per l’esenzione Iva serve la classificazione merceologica

Ultimi articoli

Analisi e commenti 23 Gennaio 2026

Buona fede e ruolo dell’esperto nel concordato semplificato

Fondamentale ai fini dell’accesso all’istituto è la relazione finale dell’esperto che va verificata anche sotto il profilo sostanziale dell’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni riportate Lo scorso 4 dicembre il Tribunale di Modena ha pronunciato un decreto di inammissibilità in materia di concordato semplificato.

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto