14 Ottobre 2020
Aghi e provette: per l’esenzione Iva serve la classificazione merceologica
Per individuare il corretto trattamento ai fini Iva degli strumenti per accesso vascolare, è necessario l’apposito accertamento tecnico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne determini l’esatta classificazione merceologica. Se in base a tale indagine i beni non risultano agevolabili, la relativa cessione deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria oppure a una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 633/1972 (decreto Iva).
È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 470/E del 14 ottobre 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello presentata da una società operante nel campo delle forniture all’ingrosso di articoli medicali. Il dubbio riguarda il regime Iva applicabile alla cessione di alcuni beni – provette sterili sottovuoto e aghi – utilizzati sia per esami diagnostici su sangue (come le ordinarie analisi di glicemia, colesterolo, emocromo, test coagulativi) e altri liquidi biologici (liquor, urine, Dna eccetera) sia per i test sierologici finalizzati alla diagnosi Covid-19.
In particolare, viene chiesto se, per la cessione di tali dispositivi, sia possibile beneficiare del regime di favore dettato dal Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), anche se gli strumenti non sono utilizzati esclusivamente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica. Del resto, sostiene l’istante, è di fatto impossibile accertare, al momento dell’acquisto da parte dell’azienda sanitaria, se il bene ceduto è destinato al trattamento di pazienti Covid-19 o a pazienti con altre patologie.
La norma richiamata dalla società interpellante è l’articolo 124 del Dl n. 34/2020, che ha introdotto una disciplina Iva agevolata per le cessioni di determinati beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica (tra essi, la “strumentazione per diagnostica per Covid-19”, la “strumentazione per accesso vascolare” e le “provette sterili”): quelle effettuate fino al 31 dicembre 2020, sono esenti, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente; quelle effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, scontano l’imposta con l’aliquota del 5%.
In materia, è intervenuta l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n.12/D/2020, in cui ha precisato che l’elenco dei beni agevolabili contenuto nella norma è tassativo e ne ha individuato i codici Taric da utilizzare per la loro importazione. Tra i codici indicati con riferimento alla “strumentazione per accesso vascolare” e alla “strumentazione per diagnostica per Covid-19” non figurano quelli specifici per gli aghi, nonostante questi ultimi siano presenti nell’elenco esemplificativo, allegato alla decisione delle Commissione Ue del 3 aprile 2020, che li inserisce alla voce “10. Medical Consumables”, insieme ai “vascular access kits”.
Pertanto, sia per gli aghi sia per le provette sterili, occorre procedere alla loro corretta classificazione merceologica. A tal fine, il contribuente deve richiedere apposito accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Dogane – Ufficio tariffa e classificazione – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma.
Se sulla base dell’accertamento tecnico gli articoli non dovessero risultare agevolabili ai sensi dell’articolo 124 del “decreto rilancio”, la loro cessione andrà assoggettata all’aliquota ordinaria o a una delle aliquote di cui alle tabelle allegate al Dpr n. 633/1972.
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