7 Ottobre 2020
Zero tasse per i contributi sui vitalizi degli ex consiglieri
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 7 ottobre 2020 chiarisce che non formano reddito imponibile i contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore.
Il dubbio della Regione istante, che appunto si domanda quale sia il corretto trattamento fiscale dei contributi versati in relazione ai trattamenti economici spettanti a consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, nasce dalla nuova normativa che prevede per tutti i vitalizi/indennità a carattere differito il sistema di calcolo contributivo, in base al quale l’importo è rapportato ai contributi versati dal percettore e dall’ente di appartenenza.
In particolare, la Regione fa presente che ha intenzione di istituire un nuovo trattamento economico differito a carattere contributivo per gli ex consiglieri e gli ex assessori. Nell’interpello sono descritte nel dettaglio le caratteristiche della nuova remunerazione, che rappresenta un’indennità di carica per il mandato pubblico rivestito, con connotazioni distinte da quelle della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego. L’importo, specifica l’ente, non è equiparabile alla retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego e si configura come indennità per la decadenza della carica.
La base imponibile contributiva è pari all’indennità di carica lorda, la cui quota di contributo a carico del consigliere è pari all’8,80% e a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere.
Ciò premesso, l’ente chiede quale sia, in caso di nuovo trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, il corretto trattamento fiscale da applicare alla quota a suo carico (pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere). Per l’istante si tratta di somme esenti da imposta perché incluse tra le ipotesi di esenzione previste dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del Tuir (“contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge,…).
L’Agenzia delle entrate chiarisce, innanzitutto, che i vitalizi corrisposti ai parlamentari e ad altri rappresentanti pubblici (come i consiglieri regionali) per la cessazione delle cariche elettive rivestite costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera g), del Tuir). Il documento di prassi ricorda, inoltre, quanto chiarito con la risoluzione n. 262/2009, e cioè che gli assegni percepiti dagli ex parlamentari non rappresentano, ai fini fiscali, trattamenti pensionistici, ma una vera e propria indennità corrisposta in seguito alla cessazione di una carica elettiva.
Ai redditi di lavoro assimilati a quelli di lavoro dipendente, ordinariamente, deve essere applicato il regime di tassazione previsto dall’articolo 51 del Tuir per il lavoro dipendente, salvo le eccezioni indicate al comma 2, lettera b), dell’articolo 52 del Tuir, secondo il quale i vitalizi “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”. Da ciò deriva l’indeducibilità dei relativi contributi, diversamente da quanto avviene per quelli versati in relazione alle forme pensionistiche obbligatorie (articolo 10, lettera e), del Tuir).
A questo punto, osserva l’Agenzia, il chiarimento non può prescindere dalla norma che ha disposto la riduzione del numero degli assessori regionali e le relative indennità (articolo 14, Dl n. 138/2011), e dall’articolo 1, commi 965 e 966 del Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), in base al quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dovevano provvedere a rideterminare, entro il 30 maggio 2019, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già assegnati a coloro che avevano ricoperto la carica di presidente, consigliere o assessore regionale, adeguandone i criteri alla disciplina vigente. In particolare, precisa il documento di prassi, i trattamenti previdenziali devono essere rideterminati secondo le regole e i parametri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni o, in sua mancanza, sulla base del metodo contributivo.
In linea con tali disposizioni, la Regione istante ha adottato la legge n. 27/2019, che regolarizza il “trattamento economico collegato a un’indennità di carica relativa a un mandato pubblico e quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versato dal consigliere”.
In sintesi, la soluzione va ricercata nel nuovo dettato normativo, per il quale il trattamento economico di fine mandato deve avvenire secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere e, quindi, riconducibile, ritiene l’Agenzia, all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lettera a), ai redditi derivanti da “pensioni di ogni genere ed gli assegni ad essi equiparati”. Per riflesso è cambiato anche il trattamento fiscale riservato ai vitalizi in esame e il metodo di determinazione della base imponibile della somma percepita dagli ex consiglieri.
In definitiva, per i tecnici dell’Agenzia i contributi versati dai consiglieri e dalla Regione non concorrono alla formazione del reddito in quanto esenti perché riconducibili all’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir (contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge).
Il documento di prassi aggiunge, per completezza, che gli stessi criteri di determinazione della base imponibile sono applicabili al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.
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