7 Ottobre 2020
Senza appartenenza pubblica, precluso l’accesso all’art-bonus
I chiarimenti contenuti in precedenti documenti di prassi (circolare 24/2014 e risoluzione 136/2017), nonché i pareri acquisiti presso il competente ministero per i Beni e le attività Culturali e per il turismo, sono alla base delle risposte nn. 451, 452 e 453, con cui l’Agenzia delle entrate risolve tre diverse istanze di interpello aventi a oggetto l’articolo 1 del Dl n. 83/2014. Si tratta della norma che ha introdotto la disciplina dell’art-bonus, ossia il credito d’imposta del 65% per le erogazioni in denaro effettuate a sostegno della cultura da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa.
Questi, in particolare, i princìpi fondamentali di riferimento:
- il credito spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per i seguenti scopi:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso
- il requisito della “appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni. Ciò accade, ad esempio, quando l’istituto:
- è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti
- è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche
- gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferitogli in uso
- è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pa, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
- è sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più di tali caratteristiche, gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato (ad esempio, una fondazione) si considerano di natura sostanzialmente pubblicistica e le erogazioni liberali ricevute per il sostegno delle attività beneficiano dell’art-bonus.
Risposta n. 451/2020
L’interpello è presentato da un’associazione che intende raccogliere fondi per il restauro conservativo – con progetto autorizzato dalla Soprintendenza dei Beni artistici e culturali – di una chiesa appartenente a un ente privato sottoposto a controllo pubblico, il cui Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, tre scelti dal Comune, uno dalla Regione e uno dal Provveditore agli studi. Si chiede se le erogazioni liberali ricevute da privati e da esercenti attività di impresa per finanziare l’intervento possono beneficiare del bonus in questione.
Nel caso di specie, l’agevolazione non è fruibile, dal momento che – come osservato dal Mibact – la circostanza della nomina dei componenti del Cda da parte di Comune, Regione e Provveditorato agli studi non appare sufficiente a caratterizzare il bene di proprietà dell’ente come “bene culturale pubblico”.
Risposta n. 452/2020
L’istanza arriva da un’associazione culturale senza scopo di lucro, che ha come oggetto il miglioramento della condizione del patrimonio culturale e storico-artistico pertinente il territorio regionale, la cui realizzazione è finanziata con contribuzioni volontarie degli associati e con eventuali erogazioni di terzi. In riferimento a un intervento di restauro del cortile di un palazzo di notevole interesse storico-artistico, tutelato e vincolato, di proprietà demaniale e in concessione all’amministrazione della Difesa, l’associazione si occuperà del rifacimento della pavimentazione del cortile e, a tal fine, ha stipulato una convenzione con la Difesa, per disciplinare i rapporti di collaborazione durante il periodo necessario all’attuazione del progetto. La domanda è volta a conoscere se possono accedere all’art-bonus le erogazioni liberali effettuate da mecenati per il finanziamento del progetto di restauro.
Dal Mibact e dalle Entrate arriva il semaforo verde alla fruizione del credito da parte dei singoli donatori (non dell’associazione), con una serie di prescrizioni; nella fattispecie, infatti, le erogazioni sono destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di “beni culturali pubblici” e conferite a un soggetto che può essere considerato “affidatario” del bene. Quest’ultimo, però, è tenuto a utilizzare le somme per le finalità e con le modalità stabilite nella convenzione stipulata per l’esecuzione dell’intervento, mentre la Soprintendenza potrà verificare in qualsiasi momento che le opere siano realizzate a regola d’arte e conformemente al progetto approvato. Inoltre, a consuntivo, l’associazione dovrà fornire all’amministrazione finanziaria la documentazione attestante gli importi corrisposti alle ditte incaricate dei lavori, in modo da verificarne la corrispondenza con le somme ricevute. Le donazioni, infine, dovranno riportare, come causale del versamento, l’esplicito riferimento all’intervento; pertanto, per le cifre avute in donazione, l’associazione è tenuta a rilasciare una ricevuta in cui risulti in maniera inequivocabile che si tratta di erogazione per il restauro del cortile del palazzo, bene culturale di appartenenza pubblica.
Risposta n. 453/2020
A formulare il quesito è una fondazione iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche, che annovera tra i suoi scopi statutari la costituzione e la gestione di strutture o centri di attività permanente, anche museali, in ambito culturale, la gestione e valorizzazione di beni culturali e ambientali, la promozione di attività culturali e l’organizzazione di esposizioni e mostre. Il suo Consiglio d’amministrazione è formato da quattro componenti, di cui due nominati dalla Regione. L’istante ritiene di potersi considerare un istituto della cultura di appartenenza pubblica, in quanto vi partecipa la Regione, e che, di conseguenza, le erogazioni liberali a favore della propria attività possono beneficiare dell’art-bonus.
Nel caso rappresentato, il Mibact ravvisa una significativa partecipazione pubblica al patrimonio e alla governarne della fondazione, le cui attività, tra l’altro, sono incluse nella programmazione strategica regionale dei settori della cultura e dei beni culturali. La Regione, infatti, aderisce agli scopi istituzionali della fondazione (come gestione e valorizzazione di beni culturali, promozione di attività culturali), ne approva lo statuto e vi partecipa con un consolidamento patrimoniale (diritto d’uso del palazzo utilizzato quale sede museale, espositiva e di residenza artistica, e di una collezione d’arte), nomina due dei quattro componenti del Cda, il quale a sua volta provvede a nominare due dei tre membri effettivi del Collegio dei revisori e un terzo dei componenti della Consulta, organo di consulenza scientifica e artistica della fondazione. Quest’ultima, inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, è soggetta ad alcune regole proprie della Pa, quali gli obblighi di trasparenza e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
Pertanto, tenuto conto della ricorrenza della gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso all’ente, del finanziamento con risorse pubbliche e dell’assoggettamento a discipline pubblicistiche, può ritenersi soddisfatto il requisito dell’appartenenza pubblica, necessario per l’applicabilità dell’agevolazione in oggetto: le erogazioni destinate a sostenere la fondazione nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali di gestione e valorizzazione di beni culturali, di promozione di attività culturali, di organizzazione di esposizione e mostre e di costituzione e gestione di strutture museali, possono fruire dell’art-bonus.
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Pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la risoluzione n.