8 Ottobre 2020
La ricerca scientifica e tecnologica non è prestazione medica esente Iva
Le prestazioni di servizio di ricerca scientifica e tecnologica rese nell’ambito di un progetto che ha come obiettivo principale la produzione di un rapporto tecnico, in cui saranno raccolte e analizzate le migliori evidenze scientifiche sulle metodiche e tecnologie esistenti applicabili alla misura/monitoraggio dell’idratazione nell’uomo, si configurano come una vera e propria attività di ricerca, non ammissibile all’esenzione sancita dal decreto Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie.
È quanto emerge dalla risposta n. 456/E del l’8 ottobre 2020 all’istanza di interpello presentata da un Ministero, il quale, avendo stipulato un contratto per un progetto di ricerca con lo scopo di affrontare il problema della valutazione del grado di disidratazione nell’uomo in funzione dello scenario operativo di riferimento, vuole conoscere il trattamento fiscale Iva applicabile alle prestazioni effettuate dall’Istituto contraente. Trattandosi di prestazioni complesse, il Ministero chiede di accertare l’eventuale sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972.
Per rispondere al quesito, l’Agenzia, dopo aver ricordato le interpretazioni fornite in suoi precedenti documenti di prassi e quelle della giurisprudenza unionale in merito all’esenzione per le prestazioni sanitarie, passa a esaminare i contenuti del contratto stipulato tra le parti, dal quale risulta chiaramente che l’Istituto si obbliga a svolgere una prestazione di servizi rappresentata da una complessa attività di ricerca scientifica e tecnologica, costituita da una serie di prestazioni autonome.
Queste, dunque, non configurano una “prestazione medica”, ma una vera e propria attività di ricerca, i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente e potranno essere sfruttati dallo stesso o dall’Istituto cofinanziatore, sempre su autorizzazione del Dicastero, che eserciterà il diritto di proprietà intellettuale in caso di eventuali domande di brevetto per invenzioni e/o modelli di utilità a fronte di risultati di ricerca scaturiti dal contratto.
Al corrispettivo pagato per le prestazioni rese dall’Istituto andrà, quindi, applicata l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
Ultimi articoli
Analisi e commenti 21 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (11) le spese che riguardano la scuola
Agevolati con una detrazione i costi per la frequenza, dall’infanzia fino alla secondaria superiore, compresi mensa, gite e molto altro.
Analisi e commenti 20 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (10) che cosa si intende per Ecobonus?
È un’agevolazione che incoraggia l’efficientamento energetico degli edifici esistenti.
Attualità 19 Agosto 2026
Canone unico, aperta l’applicazione per le delibere degli anni 2021-2025
I Comuni possono trasmettere regolamenti e tariffe riferiti alle annualità pregresse attraverso la piattaforma dedicata.
Analisi e commenti 19 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (9) i lavori edilizi che aprono al bonus
Non solo bagni e infissi, sono tante e a volte non conosciute le casistiche particolari che danno diritto a una detrazione d’imposta in dichiarazione per le spese di ristrutturazione Quando si parla di detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l’attenzione si concentra spesso sugli interventi più noti come il rifacimento del bagno o la sostituzione degli infissi.