14 Settembre 2020
Credito d’imposta sanificazione: ultimo step il codice tributo
Approvato il codice tributo “6917” per la concreta fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di garanzia per la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dal Dl Rilancio (articolo 125 Dl n. 34/2020). Il nuovo codice arriva con la risoluzione dell’Agenzia n. 52 del 14 settembre 2020.
L’agevolazione del decreto “Rilancio“, in particolare, ha introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60mila euro per beneficiario.
Le indicazioni e le modalità sull’utilizzo del bonus, sono state definite con provvedimento del 10 luglio scorso, prevedendo, fra l’altro, l’invio da parte dei beneficiari, entro il 7 settembre 2020, di una comunicazione all’Agenzia con l’ammontare delle spese ammissibili, il tetto pari al 60% delle spese ammissibili e il limite di 60mila euro oltre il quale il credito non può essere chiesto, la compensazione come modalità di fruizione, l’alternativa all’uso diretto con la possibilità per i beneficiari di cessione del credito a soggetti terzi (i cessionari possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito), la presentazione del modello F24 per l’utilizzo in compensazione esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Con il provvedimento dell’11 settembre scorso (vedi articolo “Tax credit sanificazione e protezione, definita la percentuale di fruizione”), inoltre, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale del bonus in esame. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
Dopo le disposizioni normative e i provvedimenti operativi, la risoluzione di oggi istituisce il codice tributo “6917”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, che consente quindi di beneficiare in concreto dell’agevolazione.
In sede di compilazione il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, Nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Come “anno di riferimento” nel modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Ultimi articoli
Attualità 29 Aprile 2025
Online “Precalcolate Isa 2025”, richieste dei dati dal 30 aprile
Con la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate del software di compilazione, da domani, 30 aprile 2025, gli intermediari potranno inviare le richieste per l’acquisizione massiva degli ulteriori dati relativi alle “precalcolate Isa2025” resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria per la definizione delle posizioni Isa dei loro assistiti e l’elaborazione del concordato preventivo biennale relativo al periodo 2025-2026.
Normativa e prassi 29 Aprile 2025
Concordato preventivo biennale: criteri di elaborazione della proposta
Attuate, con il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, per il biennio 2025/2026, le previsioni contenute nel Capo II del Titolo II, relativo alla “disciplina del concordato preventivo biennale” del decreto legislativo n.
Normativa e prassi 29 Aprile 2025
Superbonus con Cilas incompleta: le soluzioni alla decadenza
La mancata attestazione di costruzione/legittimazione dell’immobile, da riportare nel quadro F della Cilas, comporta la decadenza dal Superbonus (articolo 119, Dl n.
Normativa e prassi 29 Aprile 2025
Sequestro penale e confisca dei beni: gli effetti fiscali sui tributi erariali
La confisca di beni e patrimoni da parte dello Stato non comporta solamente il trasferimento della proprietà, ma determina anche l’estinzione di determinati debiti erariali legati ai beni confiscati.