Normativa e prassi

14 Settembre 2020

Valida l’adesione al Gruppo Iva se la scissione è nel “perimetro”

Con il principio di diritto n. 16 del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate, sulla scia di quanto chiarito in sede di prassi amministrativa a proposito della disciplina della liquidazione Iva di gruppo, (articolo 73, comma 3, del Dpr n. 633/1972) afferma che la scissione parziale della capogruppo a favore di una società neocostituita che coinvolga esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro della compagine, non costituisca, nella catena del controllo, l’ingresso di entità esterne e ad esso preesistenti e non determini il venir meno dei vincoli finanziario, economico e organizzativo tra i soggetti non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito.

Il chiarimento si riferisce al caso di una società che esercita per il 2019, unitamente alle proprie controllate italiane, l’opzione per l’adesione al Gruppo Iva e che, nel corso del 2020, è interessata da un’operazione di scissione parziale a favore di una società italiana neocostituita. A fine operazione, la controllante e la nuova compagine sono legate dal vincolo finanziario (articolo 70-bis, comma 1, lettera b), Dpr n. 633/1972), in quanto totalmente controllate da una società estera residente in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni e che già controllava direttamente e interamente la capogruppo italiana fin dall’esercizio dell’opzione da parte di quest’ultima (2019).
L’operazione straordinaria, precisa l’Agenzia, in pratica si realizza all’interno dello stesso gruppo non comportando l’ingresso di entità esterne e ad esso pre-esistenti.
Di conseguenza, la scissione parziale descritta, nei limiti di tali presupposti, e cioè realizzata nell’ambito di un programma di ristrutturazione delle diverse attività svolte dalle società della compagine, non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo Iva originariamente costituito in capo alla capogruppo italiana, in quanto il requisito del controllo risultava, comunque, integrato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile numero 1,comma 1, in capo alla società estera, che già lo deteneva nei confronti della società capogruppo italiana, e il perimetro complessivo del Gruppo resta immutato.
Cambia infatti, soltanto l’assetto partecipativo delle società, che vengono in parte direttamente e indirettamente detenute dalla capogruppo italiana e in parte dalla nuova arrivata, il vincolo finanziario nei confronti delle partecipate, prima riconducibile alla capogruppo italiana, “permane” senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate di entrambe le società (scissa e beneficiaria) e tra queste ultime, per il tramite della società estera. Quest’ultima, infatti, per effetto dell’operazione di scissione (assistita dal principio di successione universale nelle posizioni giuridiche) estende il controllo che già deteneva direttamente o indirettamente sulle società del Gruppo Iva alla neocostituita e alle società ad essa trasferite con l’operazione discissione.

Di conseguenza, in questo caso, l’operazione non ha effetti interruttivi sul Gruppo Iva, e le società che hanno già validamente optato per l’adesione al Gruppo, le cui partecipazioni saranno trasferite alla beneficiaria della scissione, rimarranno incluse, in ogni caso, e senza soluzione di continuità nel Gruppo Iva.

Valida l’adesione al Gruppo Iva se la scissione è nel “perimetro”

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