Analisi e commenti

10 Agosto 2020

Il “Rilancio” post conversione – 4 Un impulso per le società benefit

Per sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale delle società benefit, l’articolo 38-ter del Dl n. 34/2020, inserito durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto, attribuisce un bonus fiscale pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione/trasformazione fino al 31 dicembre 2020, da utilizzare il prossimo anno in compensazione, tramite modello F24. La misura agevolativa è soggetta alle condizioni e ai limiti fissati dai regolamenti unionali in materia di aiuti de minimis.
 
Cosa sono le società benefit
Sono definite benefit le imprese che svolgono un’attività economica non solo a scopo di lucro, per generare profitto, ma anche con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Questa caratteristica peculiare deve essere evidenziata nello statuto e nell’oggetto sociale.
Nel nostro ordinamento giuridico, le società benefit sono state introdotte dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, questa la disciplina contenuta nei commi 376-384, articolo 1 della legge n. 208/2015:

  • sono definite società benefit quelle che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (ossia uno o più effetti positivi ovvero la riduzione degli effetti negativi) e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse che sono comunque coinvolti dall’attività dell’impresa, ad esempio lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, società civile (comma 376)
  • le finalità di beneficio comune vanno specificatamente riportate nell’oggetto sociale e perseguite bilanciandole con l’interesse dei soci e di coloro sui quali l’attività sociale possa avere impatto (comma 377)
  • le società già costituite, se intendono perseguire anche finalità di beneficio comune, devono modificare l’atto costitutivo o lo statuto. Chi esprime la finalità di beneficio comune può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”, facendone uso nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (comma 379)
  • la società benefit deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti per una gestione che garantisca il bilanciamento dell’interesse dei soci, quello di qualsiasi altro soggetto su cui può impattare l’attività e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. In caso di inadempimento, si applicano le norme del codice civile in tema di responsabilità degli amministratori (commi 380 e 381)
  • per garantire la trasparenza dell’operato, la società benefit deve redigere annualmente, allegare al bilancio societario e pubblicare sul proprio sito internet una relazione sul perseguimento del beneficio comune. Nel documento vanno indicati: gli obiettivi specifici e le modalità e azioni messe in atto dagli amministratori per il suo raggiungimento, nonché le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione, tramite uno standard esterno, dell’impatto generato; gli obiettivi che si vogliono perseguire nell’esercizio successivo (commi 382 e 383)
  • all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidato il compito di vigilare sull’operato delle società benefit. Nei confronti di quelle che non perseguono le finalità di beneficio comune sono applicabili le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole – Dlgs 145/2007 – e quelle del codice del consumo – Dlgs 206/2005 – (comma 384). 

Rilancio a base di credito d’imposta
Per incentivare la costituzione di nuove società benefit o la trasformazione di quelle esistenti in tale forma giuridica, il Dl n. 34/2020 riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” (19 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per realizzare l’operazione.
Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), per l’anno 2021.
Modalità e criteri attuativi saranno definiti da un decreto Mise/Mef, che andrà adottato entro il 16 ottobre 2020 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 77/2020) e dovrà prevedere anche il meccanismo necessario a garantire il rispetto del tetto di risorse finanziarie messe a disposizione, pari a sette milioni di euro.
 
Valgono le regole sugli aiuti de minimis
Il credito d’imposta per favorire l’incremento delle società benefit è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle norme europee in materia di aiuti di stato di minore dimensione (de minimis). Si tratta, in particolare, dei regolamenti della Commissione:

  • n. 1407/2013, secondo il quale l’importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ridotti a 100mila per chi opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
  • n. 1408/2013, che fissa a 15mila euro il massimale degli aiuti concedibili in un triennio alle imprese del settore agricolo
  • n.717/2014, che stabilisce in 30mila euro l’importo massimo attribuibile in tre esercizi finanziari nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

continua
la
prima puntata è stata pubblicata giovedì 23 luglio
la
seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 luglio
la terza puntata è stata pubblicata giovedì 30 luglio

Il “Rilancio” post conversione – 4 Un impulso per le società benefit

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