Analisi e commenti

10 Agosto 2020

Il “Rilancio” post conversione – 4 Un impulso per le società benefit

Per sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale delle società benefit, l’articolo 38-ter del Dl n. 34/2020, inserito durante l’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto, attribuisce un bonus fiscale pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione/trasformazione fino al 31 dicembre 2020, da utilizzare il prossimo anno in compensazione, tramite modello F24. La misura agevolativa è soggetta alle condizioni e ai limiti fissati dai regolamenti unionali in materia di aiuti de minimis.
 
Cosa sono le società benefit
Sono definite benefit le imprese che svolgono un’attività economica non solo a scopo di lucro, per generare profitto, ma anche con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Questa caratteristica peculiare deve essere evidenziata nello statuto e nell’oggetto sociale.
Nel nostro ordinamento giuridico, le società benefit sono state introdotte dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, questa la disciplina contenuta nei commi 376-384, articolo 1 della legge n. 208/2015:

  • sono definite società benefit quelle che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (ossia uno o più effetti positivi ovvero la riduzione degli effetti negativi) e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse che sono comunque coinvolti dall’attività dell’impresa, ad esempio lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, società civile (comma 376)
  • le finalità di beneficio comune vanno specificatamente riportate nell’oggetto sociale e perseguite bilanciandole con l’interesse dei soci e di coloro sui quali l’attività sociale possa avere impatto (comma 377)
  • le società già costituite, se intendono perseguire anche finalità di beneficio comune, devono modificare l’atto costitutivo o lo statuto. Chi esprime la finalità di beneficio comune può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”, facendone uso nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (comma 379)
  • la società benefit deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti per una gestione che garantisca il bilanciamento dell’interesse dei soci, quello di qualsiasi altro soggetto su cui può impattare l’attività e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. In caso di inadempimento, si applicano le norme del codice civile in tema di responsabilità degli amministratori (commi 380 e 381)
  • per garantire la trasparenza dell’operato, la società benefit deve redigere annualmente, allegare al bilancio societario e pubblicare sul proprio sito internet una relazione sul perseguimento del beneficio comune. Nel documento vanno indicati: gli obiettivi specifici e le modalità e azioni messe in atto dagli amministratori per il suo raggiungimento, nonché le eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione, tramite uno standard esterno, dell’impatto generato; gli obiettivi che si vogliono perseguire nell’esercizio successivo (commi 382 e 383)
  • all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidato il compito di vigilare sull’operato delle società benefit. Nei confronti di quelle che non perseguono le finalità di beneficio comune sono applicabili le disposizioni in materia di pubblicità ingannevole – Dlgs 145/2007 – e quelle del codice del consumo – Dlgs 206/2005 – (comma 384). 

Rilancio a base di credito d’imposta
Per incentivare la costituzione di nuove società benefit o la trasformazione di quelle esistenti in tale forma giuridica, il Dl n. 34/2020 riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% dei costi sostenuti, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio” (19 luglio 2020) e fino al 31 dicembre 2020, per realizzare l’operazione.
Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), per l’anno 2021.
Modalità e criteri attuativi saranno definiti da un decreto Mise/Mef, che andrà adottato entro il 16 ottobre 2020 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 77/2020) e dovrà prevedere anche il meccanismo necessario a garantire il rispetto del tetto di risorse finanziarie messe a disposizione, pari a sette milioni di euro.
 
Valgono le regole sugli aiuti de minimis
Il credito d’imposta per favorire l’incremento delle società benefit è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle norme europee in materia di aiuti di stato di minore dimensione (de minimis). Si tratta, in particolare, dei regolamenti della Commissione:

  • n. 1407/2013, secondo il quale l’importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ridotti a 100mila per chi opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
  • n. 1408/2013, che fissa a 15mila euro il massimale degli aiuti concedibili in un triennio alle imprese del settore agricolo
  • n.717/2014, che stabilisce in 30mila euro l’importo massimo attribuibile in tre esercizi finanziari nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

continua
la
prima puntata è stata pubblicata giovedì 23 luglio
la
seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 luglio
la terza puntata è stata pubblicata giovedì 30 luglio

Il “Rilancio” post conversione – 4 Un impulso per le società benefit

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto