6 Agosto 2020
Credito al fornitore di energia elettrica: possibile la cessione della detrazione
Una società che effettua interventi di riqualificazione energetica, a seguito dei quali ha ricevuto dai suoi clienti i crediti corrispondenti alle detrazioni di imposta loro spettanti per le spese sostenute, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies, del Dl n. 63/2013, può cedere a sua volta gli sconti fiscali al proprio fornitore di energia elettrica, che pertanto rientra tra i potenziali cessionari del credito di imposta. Questo il contenuto della risposta n. 249 del 6 agosto 2020 fornita dall’Agenzia delle entrate.
Nel formulare la propria risposta, l’amministrazione innanzitutto richiama quanto prescritto dal comma 2-sexies dell’articolo 14 del Dl n. 63/2013: “per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2- ter [no-tax area], possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
L’Agenzia, poi, fa presente che l’articolo 121 del decreto “Rilancio” ha previsto, tra l’altro, che in deroga all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del Dl n. 63/2013, per gli interventi di efficienza energetica, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Riguardo il caso in esame, l’Agenzia ritiene che il credito d’imposta possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi, tra i quali rientra anche il fornitore di energia elettrica.
Perciò, il committente (primo cedente) può cedere all’impresa esecutrice (primo cessionario) dell’intervento di riqualificazione energetica l’importo che gli spetta ai fini della detrazione d’imposta. L’impresa può cedere tale credito a un proprio fornitore (secondo cessionario) che, se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
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