16 Luglio 2020
C’è l’ok definitivo del Senato: il decreto “Rilancio” è legge
L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.
Invece, alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in una delle classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 non superiori a 60 g/km, spetta uno “sconto” del 60% sul pagamento degli oneri fiscali dovuti per il trasferimento di proprietà.
Un’ultima novità riguarda le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, provvedono alla rottamazione di un secondo veicolo: ai 1.500 euro già spettanti per il primo veicolo, si somma un ulteriore incentivo di 750 euro che, in alternativa, può essere utilizzato sotto forma di credito d’imposta entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
- sono agevolabili anche i lavori di efficientamento energetico riguardanti le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera
- la detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto)
- i limiti di spesa agevolabile sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio)
- per la climatizzazione invernale sono utilizzabili anche gli impianti a collettori solari e, nei soli nei comuni montani, pure l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (articolo 2, comma 2, lettera tt), Dlgs n. 102/2014). Inoltre, per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera, nelle zone non metanizzate è “premiata” anche l’installazione di caldaie a biomassa con valori di emissioni almeno per la classe 5 stelle. Il tetto di spesa agevolabile, inizialmente fissato a 30mila euro, è sceso, per i lavori sulle parti comuni degli edifici, a 20mila euro – moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio – nei condomìni fino a otto unità e a 15mila euro in quelli più grandi; resta a 30mila euro per gli edifici unifamiliari e le villette a schiera
- per gli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dove i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali impediscono gli interventi “trainanti” (coibentazione e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale), il superbonus spetta per qualunque opera che migliora la prestazione energetica di due classi ovvero, se ciò non è possibile, fa conseguire la classe energetica più alta
- la detrazione del 110% spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione
- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus avrà un extra time di sei mesi, fino al 30 giugno 2022
- sismabonus al 110% anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento antisismico sull’edificio
- tra i soggetti ammessi al beneficio sono state ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche esclusivamente per gli interventi relativi agli spogliatoi
- per le persone fisiche, il superbonus per l’efficienza energetica spetta al massimo su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali
- sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
- un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative, incluse quelle relative all’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
- l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (questi non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso)
- in caso di bonus facciate, l’opzione è esercitabile non solo per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019), ma anche per i lavori di rifacimento della facciata che riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220)
- in caso di trasformazione della detrazione in credito d’imposta, non si applica la norma che vieta la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010)
- un provvedimento delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Rilancio”, dovrà definire le modalità attuative della disposizione.
È stato chiarito che il bonus in questione, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative di reddito (articoli 61 e 109, Tuir).
- passano da cinque a dieci i periodi di imposta nei quali sono ridotte alla metà le imposte sui redditi e l’Irap dovute dalle persone fisiche e dalle società residenti o iscritte alla Camera di commercio di Campione d’Italia. Inoltre, per l’anno 2020, vengono innalzati i massimali di tali agevolazioni (800mila euro per la generalità delle imprese, 120mila per quelle della pesca e dell’acquacoltura, 100mila euro per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli)
- viene modulato secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile (30 milioni di euro a progetto per le grandi imprese, 20 milioni per le medie, 6 milioni per le piccole), il credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione (25% del costo ammissibile per le grandi imprese, 35% per le medie imprese, 45% per le piccole imprese)
- è stabilita un’aliquota agevolata per l’accisa sul gasolio per riscaldamento (201,50 euro per mille litri, anziché i vigenti 403 euro) e sull’energia elettrica (euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata nelle abitazioni, euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni) utilizzati nel territorio di Campione d’Italia.
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