15 Luglio 2020
Spettacolo annullato: il voucher può trasformarsi in Art-bonus
Con la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’eventuale rinuncia, da parte dei titolari, ai voucher/rimborso emessi, secondo quanto previsto dall’articolo 88, comma 1, del Dl n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), dagli organizzatori degli eventi teatrali annullati a seguito delle emergenza Covid-19, può valere, a determinate condizioni, come erogazione liberale ai fini del riconoscimento del credito di imposta Art-bonus (articolo 1, comma 1, del Dl n. 83/2014).
La precisazione origina dall’istanza di interpello presentata da una fondazione lirico-sinfonica di un teatro di rilevanza nazionale – ente di diritto privato controllato da soggetti pubblici – che, a seguito della notoria emergenza epidemiologia, è stata costretta ad annullare gli spettacoli già in cartellone.
Al riguardo, la fondazione fa presente che l’articolo 88 del Dl n. 18/2020 prevede che, a fronte dell’annullamento degli spettacoli teatrali, l’organizzatore dell’evento provvede all’emissione, a favore del soggetto acquirente che presenti un’apposita istanza di rimborso, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. Il rilascio di tale buono assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
La fondazione, dopo avere dato corso alla procedura di cui al citato articolo 88, intende proporre, a coloro che hanno legittimamente richiesto il voucher, di rinunciare allo stesso, destinando volontariamente il corrispondente importo a titolo di erogazione liberale a sostegno della fondazione, rilasciando un’apposita attestazione in tal senso.
Tanto premesso, la fondazione istante chiede di sapere se le erogazioni liberali disposte dai titolari dei voucher, a seguito della rinuncia agli stessi, possano beneficiare dell’Art-bonus.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato la natura e le modalità di fruizione del credito di imposta in argomento, risponde positivamente al quesito, anche sulla base del parere reso dal Mibact.
In particolare, nel documento di prassi in commento, si fa presente che l’Art-bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo. L’importo annuale non utilizzato può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Ai fini della fruizione del beneficio in esame, la spesa deve essere documentata dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Il credito d’imposta, quindi, non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti (cfr circolari n. 19/2020 e n. 13/2019).
L’articolo 88 del decreto “Cura Italia” su richiamato, invece, prevede che gli acquirenti di un biglietto relativo a uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata per assistere allo spettacolo annullato, ma possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, allegando il relativo titolo di acquisto.
In sostanza, detta norma, nel disporre che il rimborso in questione non venga erogato in denaro in applicazione dell’articolo 1463 del codice civile, ma per equivalente, ossia attraverso un voucher di pari valore spendibile entro diciotto mesi dall’emissione, riconosce indirettamente, in capo al venditore, il diritto a trattenere le somme di denaro già incassate.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, la rinuncia all’ottenimento del buono, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente, rappresenta, nella sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus se posta in essere secondo le modalità e le prescrizioni di cui alle richiamate circolari.
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