Normativa e prassi

13 Luglio 2020

Ticket nominativi e non per eventi: diverso percorso se cambia la sede

All’organizzatore di eventi e spettacoli di intrattenimento che, per evitare le difficoltà tecnico/organizzative di annullamento e riemissione dei titoli di accesso distribuiti sul mercato, nonché l’eventuale disagio arrecato agli spettatori per la richiesta di rimborso di biglietti per la medesima manifestazione, chiede se sia possibile mantenere valido il collocamento sul mercato dei ticket, non nominativi o nominativi, anche nel caso in cui la sede dell’evento sia poi spostata in un impianto diverso, rispettivamente con capienza superiore o inferiore a 5mila spettatori, l’Agenzia con la risposta n. 212/E del 13 luglio 2020 spiega nel dettaglio la giusta procedura da seguire.

L’istante si occupa dell’organizzazione, promozione e produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento sul territorio italiano e, tenuto conto che, in ossequio alle disposizioni della legge di bilancio 2017, dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso alle attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5mila spettatori devono essere nominativi, ossia devono recare il nome e il cognome di colui che ne fruisce, chiede quale sia il corretto comportamento da adottare rispetto ai seguenti casi tra loro speculari:
a) spettacolo e/o intrattenimento inizialmente organizzato in una venue di capienza non superiore ai 5mila spettatori – con collocamento sul mercato di titoli di accesso non nominativi – successivamente spostato in una venue con capienza superiore ai 5mila spettatori (per cui sussiste l’obbligo di emissione di biglietti nominativi)
b) spettacolo e/o intrattenimento dapprima organizzato in una venue di capienza superiore ai 5mila spettatori – con titoli di accesso nominativi – in seguito, spostato in una venue con capienza inferiore a tale soglia (per cui è consentita l’emissione di biglietti non nominativi).

L’Agenzia, in relazione alla certificazione dei corrispettivi con titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, richiama, appunto, il Bilancio 2017, che ha introdotto disposizioni volte a contrastare il fenomeno del secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso per le attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi e ha stabilito l’obbligo di nominatività dei ticket ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5mila spettatori, con esclusione per gli ingressi agli spettacoli viaggianti, all’attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019 (vedi articolo “Secondary ticketing: le regole per tutelare l’acquisto online”) sono state stabilite le modalità tecniche per la vendita o il collocamento di titoli di accesso ad attività spettacolistiche o di intrattenimento, nonché le regole attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell’evento assicurano la rimessa in vendita di titoli d’ingresso nominativi o il cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.
In particolare, la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all’acquirente, solo se preventivamente registrato, che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell’intestatario e il relativo sigillo fiscale.

Al riguardo, mentre la procedura di cambio utilizzatore prevede l’annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato, la rimessa in vendita si concretizza, invece, nell’offerta al pubblico del titolo di cui l’acquirente o l’utilizzatore intendano disfarsi, esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. L’offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili.
In caso di rivendita del posto, il titolo originario viene annullato con l’indicazione della causale e, contestualmente, è emesso un nuovo titolo destinato al nuovo acquirente.

Con riferimento al dubbio dell’interpellante, nel caso di vendita di biglietti non nominativi – per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5mila spettatori – l’istante è tenuto a comunicare agli acquirenti l’effettivo cambio del luogo di svolgimento dell’evento, affinché questi provvedano a richiedere l’annullamento del titolo emesso, con l’indicazione della causale, e l’emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato. Diversamente, nel caso in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5mila posti, i biglietti possono essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di ticket non nominativi.

Infine, l’Agenzia ricorda che, con Dpcm 17 maggio 2020, articolo 1, lettera m), vista l’emergenza epidemiologica Covid-19, è stato disposto che “gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala“.
 

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