13 Luglio 2020
Reddito di lavoro autonomo: imponibile la cessione del contratto di leasing
Il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di leasing relativo a un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale si configura come cessione di elementi immateriali, sottoposta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 54 del Tuir. Questa, in sintesi, la risposta n. 209/E del 13 luglio 2020 dell’Agenzia delle entrate.
A interpellare l’amministrazione finanziaria è un libero professionista che ha stipulato un contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile ove esercita la sua attività professionale. Dal 1° gennaio 2020 intende costituire un’associazione professionale ed esercitare l’attività esclusivamente in forma associata, anziché individuale, e per questo chiuderà la partita Iva e cederà il contratto di leasing immobiliare relativo allo studio in cui svolge attualmente la propria attività a una società immobiliare di nuova costituzione, che a sua volta concederà in locazione l’immobile alla medesima associazione per l’esercizio dell’attività professionale.
Descritte le intenzioni, l’istante chiede se la cessione del contratto dia origine a materia imponibile da assoggettare a tassazione, sostenendo che la normativa non prevede alcun riferimento specifico.
L’Agenzia, nel chiarire il dubbio, richiama in dettaglio il Tuir, riferendosi, innanzitutto, all’articolo 53, comma 1, in base al quale “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5“, e all’articolo 54, comma 1 che stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese relative all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso. Il successivo comma 1-quater dell’articolo 54 prevede che concorrono “a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale“.
Come chiarito dalla relazione illustrativa del Dl n. 223/2006 che ha introdotto tale disposizione, la norma prevede “la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Trattasi di un’ipotesi che sempre più frequentemente si realizza, mediante la quale possono essere ceduti valori immateriali che, sebbene di difficile inquadramento in figure giuridiche tradizionali, nei fatti sono ben individuati. Si tratta, ad esempio, della cessione del marchio, dell’assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera“.
Con riferimento agli “elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”, spiega l’Agenzia, la norma ha voluto ricomprendere qualsiasi elemento “intangibile” la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale, ampliando l’ammontare dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo.
Di conseguenza, possono essere ricompresi anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi ad oggetto beni strumentali, per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, in quanto l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi, quali elementi immateriali, derivanti dal contratto esistente.
Fatto il quadro normativo, l’Agenzia trae le somme, ritenendo che il corrispettivo che deriva dalla cessione di un contratto di leasing relativo a un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale si configura come cessione di “elementi immateriali”, da sottoporre a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 54 del Tuir. Tanto più che nello stesso Tuir all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), si legge che “i corrispettivi di cui all’articolo 54, comma1-quater, se percepiti in unica soluzione“, possono essere assoggettati a tassazione separata (cfr circolare n. 28/2006).
Pertanto, nel caso descritto nell’interpello, la cessione del contratto rappresenta un’operazione imponibile da assoggettare a tassazione.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 12 Novembre 2025
Compensazioni tra soggetti diversi: l’Agenzia ribadisce il divieto
Anche all’interno di reti d’impresa, i crediti d’imposta di un soggetto non possono estinguere debiti altrui: la modalità resta ammessa solo tra posizioni tributarie dello stesso contribuente La compensazione di debiti e crediti tributari tra soggetti diversi, anche se aderenti a una Rete d’imprese, configura un accollo fiscale vietato dalla normativa in vigore.
Attualità 12 Novembre 2025
Sport Bonus 2025, ultima chiamata: domande entro il 14 novembre ore 12
Le imprese donatrici possono presentare la richiesta per accedere al credito d’imposta sulle erogazioni destinate alla manutenzione, il restauro o la costruzione di nuovi impianti sportivi pubblici Non è più tempo di rimandare: le richieste per accedere al credito d’imposta sulle erogazioni liberali in denaro a favore dei titolari o gestori di impianti sportivi pubblici possono essere inviate fino alle ore 12 di venerdì 14 novembre.
Normativa e prassi 12 Novembre 2025
Cambi valute estere: online le medie di ottobre
L’aggiornamento mensile è previsto dal Tuir per il calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società in presenza di elementi in moneta diversa dall’euro Puntuale, sul sito dell’Agenzia delle entrate, arriva il provvedimento del 12 novembre 2025, che accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di ottobre calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
Analisi e commenti 11 Novembre 2025
Convenzione Italia – Kosovo, accordo in linea con il modello Ocse
Lo scorso 29 ottobre è entrata in vigore l’intesa bilaterale per regolare i rapporti fiscali e scongiurare il pericolo di doppia imposizione per cittadini e imprese che operano nei due Paesi Lo scorso 29 ottobre è entrata in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kosovo, firmata a Pristina il 22 giugno 2021.