13 Luglio 2020
Due codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta locazioni
“6930” e “6931” sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei cessionari, tramite modello F24, dei crediti d’imposta relativi ai canoni di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto “Cura Italia”) e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 28 del decreto “Rilancio”), ricevuti dagli stessi beneficiari dei bonus.
L’articolo 65 del Dl n. 18/2020, ricordiamo, riconosce agli esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, mentre l’articolo 28 del Dl n. 34/2020 prevede un credito d’imposta commisurato all’ammontare dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo o dei canoni dovuti in relazione a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda che comprendono almeno un immobile a uso non abitativo.
Con le risoluzioni n. 13/E (vedi articolo “Botteghe e negozi: pronto il codice che aiuta a pagare il canone”) e 32/E del 2020 (vedi articolo “Crediti d’imposta affitti: in arrivo il codice tributo”) sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo “6914” e “6920”, per permettere ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta.
In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari dei bonus possono, fino al 31 dicembre 2021, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del Dl “Rilancio”).
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 1° luglio scorso (vedi articolo “Crediti d’imposta canoni locazione: modello e regole per la cessione”) ha definito le istruzioni per la cessione e le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari: l’F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare disponibile, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
I cessionari possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia e devono procedere all’accettazione dei crediti stessi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Quindi, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ricevuti, tramite modello F24, i codici tributo istituti con la risoluzione odierna sono:
– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 o 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.
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