13 Luglio 2020
Sconta l’Iva il rilancio culturale con contratto in project financing
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 211/E del 13 luglio 2020 chiarisce che è imponibile ai fini Iva il canone versato dal Comune alla cooperativa per la realizzazione di una serie di opere e iniziative che mirano alla riqualificazione culturale e turistica della città, e fissato nell’ambito di un contratto di partenariato di “finanza di progetto”. Si tratta, infatti, di una prestazione di servizi a titolo oneroso e, quindi, sottoposta a imposta.
Il Comune che propone l’interpello ha sottoscritto una convenzione con una cooperativa, nell’ambito di una concessione in project financing (articolo 183, Codice degli appalti), in base alla quale viene affidata alla coop la realizzazione di un nuovo modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali e delle politiche per il turismo della città, per l’esternalizzazione di servizi legati alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale e artistico del Comune.
In sintesi, in base all’accordo, la concessionaria deve occuparsi della riattivazione del polo museale e della promozione culturale e turistica del sito, accollandosene le spese sia relative alla ristrutturazione che al mantenimento delle strutture, riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e dei beni in concessione. Inoltre, sono a carico della coop le bollette di gas, acqua ed energia elettrica. Infine, precisa la convenzione, l’operatore deve realizzare tutti i servizi, i lavori e gli investimenti previsti nell’offerta tecnica con la massima diligenza possibile secondo quanto concordato con l’amministrazione locale.
Tali attività vengono svolte a fronte di uno specifico “corrispettivo”, indicato dalla convenzione, in base a cui il concessionario si tiene i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al circuito museale (a prezzo concordato con il Comune), dalla gestione del bookshop, dal noleggio delle audioguide, per le visite guidate, i servizi didattici offerti alle scuole e il noleggio delle sale a privati.
In aggiunta, l’amministrazione versa alla concessionaria un canone corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate. L’istante precisa che in relazione a detto canone, la società ha fin qui emesso fatture in regime di split payment applicando l’aliquota Iva ordinaria.
Tuttavia, il Comune dubbioso sulla correttezza di tale comportamento chiede se effettivamente il canone costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi secondo le previsioni dall’articolo 3 del decreto Iva e se, in tal caso, l’operazione possa beneficiare del regime di esenzione d’imposta prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 22), dello stesso decreto.
L’Agenzia delle entrate, facendo riferimento al nuovo “Codice degli appalti” (Dlgs n. 50/2016) ricorda che il provvedimento prevede il contratto di “partenariato pubblico-privato” e che, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera eee) definisce il “contratto di partenariato pubblico privato” come “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione del rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore”.
Il successivo articolo 180 detta le regole che disciplinano questo tipo di rapporto e, indica, tra le tipologie di contratto di partenariato possibili quello di “finanza di progetto” (project financing) che prevede “la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi…”. La “finanza di progetto” può svilupparsi con modalità sia pubblica che privata.
Detto ciò ricordiamo che il project financing (sia pubblico che privato) è il contratto che regola il rapporto tra il Comune istante nell’interpello in esame e la cooperativa affidataria della “rinascita” culturale e turistica della città.
Nella modalità privata la proposta dall’aspirante concessionario deve contenere: il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico finanziario e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Premesso ciò, l’Agenzia osserva che per quanto riguarda il trattamento Iva dei contributi percepiti a seguito dei suddetti contratti, la disciplina di riferimento nel tempo è stata più volte modificata e l’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in materia con puntuali documenti di prassi.
In particolare, secondo la risoluzione n. 183/2002, un contributo è sottoposto a Iva se corrisposto a seguito di un’obbligazione a dare, fare, non fare o permettere, ovvero quando la somma percepita rappresenta il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.
Viceversa, chiarisce lo stesso documento, si esce dal campo Iva (e quindi non c’è assoggettamento a imposta), quando il corrispettivo ricevuto non deriva da un obbligo a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. È il caso dei contributi a fondo perduto, ossia di importi versati non in contropartita di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.
Ai fini dell’interpello, la risposta n. 211/2020 richiama, inoltre, la risoluzione n. 395/2002 che ha esaminato il trattamento fiscale applicabile a corrispettivi erogati proprio nell’ambito di un’operazione di project financing. La soluzione fornita in tale documento di prassi, seppur riferita a un diverso quadro normativo, per l’Agenzia delle entrate è applicabile anche all’attuale disciplina che regola i contratti pubblici e, in particolare, con riferimento al contratto di partenariato pubblico privato di cui la finanza di progetto rappresenta una tipologia di contratto qualificato per legge “a titolo oneroso”. In pratica, la risoluzione affermava che lo sfruttamento economico dell’opera da realizzare derivante da tale tipologia di contratto costituisce il “prezzo” della prestazione corrisposta dal concedente al concessionario al solo fine del perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario.
Insomma, si tratta di un scambio a titolo oneroso e, quindi, rilevante ai fini Iva.
La situazione descritta, per l’Agenzia delle entrate, è riscontrabile anche nell’interpello in esame dove tra il Comune e la società è instaurato un rapporto contrattuale caratterizzato dal vincolo (specificato anche nella convenzione) tra l’obbligo assunto dal concessionario di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione dell’offerta museale e l’obbligo assunto dall’ente locale sia di pagare un canone che di consentire all’operatore il diritto allo sfruttamento economico del servizio attraverso l’acquisizione dei relativi proventi.
In definitiva, riguardo al primo quesito, l’Agenzia ritiene che il canone versato dall’ente locale al concessionario rappresenti il compenso per il complesso dei servizi integrati resi in base alla convenzione e, quindi, rilevanti ai fini Iva, rientrando tra le prestazioni imponibili previste dall’articolo 3, del Dpr n. 633/1972.
Il caso, inoltre, per quanto su chiarito, non può rientrare, come proposto dall’istante, tra le ipotesi di esenzione previste dall’articolo 10, comma 1, numero 22) dello stesso decreto per particolari tipologie di prestazioni di servizi (le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili), oggetto del secondo quesito.
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