9 Luglio 2020
No alla detrazione per figli a carico a chi risiede fuori del Belpaese
Il cittadino italiano residente all’estero, che possiede due immobili affittati nel nostro Paese per i quali paga l’imposta di registro, non può usufruire delle detrazioni d’imposta spettante per i figli a carico salvo che non dimostri di poter applicare il regime dei “non residenti Schumacker” e, quindi, di poter beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni previste per i contribuenti italiani. È quanto precisa la risposta n. 207/E del 9 luglio 2020.
Il contribuente, descrivendo la sua situazione, evidenzia che presenta la dichiarazione dei redditi in Italia perché proprietario dei due immobili locati e ritiene di poter usufruire, nel quadro RN del modello Redditi Pf, della detrazione Irpef in argomento.
Ai fini del caso, premette l’Agenzia delle entrate, è fondamentale definire con esattezza la nozione di “residenza fiscale” nella legislazione interna degli Stati contraenti per poter applicare le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Al riguardo, occorre prendere in mano il Tuir e, in particolare l’articolo 2 che detta le linee fondamentali in materia, disponendo, al comma 1, che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza, mentre il successivo comma 2 considera residenti in Italia tutte le persone iscritte, per la maggior parte del periodo d’imposta, nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
I tre requisiti sono alternativi tra loro, di conseguenza, per essere considerati fiscalmente residenti è sufficiente che per la maggior parte dell’anno si realizzi una delle suddette condizioni. Va da sé che mancando tutti e tre i presupposti dell’articolo 2 il soggetto è considerato non fiscalmente residente in Italia.
Proseguendo l’inquadramento normativo, la risposta, messo in chiaro il concetto di “residenza fiscale”, guarda alle modalità di tassazione, richiamando il successivo articolo 3 del Tuir, secondo cui per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti a prescindere da luogo di produzione, mentre per i non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.
Detto ciò, l’istante, chiarisce l’Agenzia, se non è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del Tuir non è fiscalmente residente in Italia e, quindi, versa all’Erario soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (in sintesi, nel caso dell’interpello, quelli, relativi al possesso dei due immobili), secondo le modalità dell’articolo 23 del Tuir.
Il successivo articolo 24, oltre a dettare le regole per la determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti, indica, al comma 3, quali sono gli oneri che tali contribuenti possono scomputare dall’imposta lorda escludendo, specificatamente, i carichi di famiglia, che comprendono anche le detrazioni per i figli a carico oggetto del documento di prassi.
In conclusione, da quanto emerge nell’interpello, l’istante non è fiscalmente residente in Italia e, quindi, non può operare la detrazione richiesta.
Tuttavia, per completezza, l’Agenzia lascia una finestra aperta, aggiungendo che il discorso cambia se il contribuente possiede i requisiti per beneficiare del regime dei “non residenti Schumacker” (comma 3-bis dell’articolo 24). Tale regime, sinteticamente, estende la disciplina di determinazione dell’imposta (e relative agevolazioni) prevista per i residenti anche ai non residenti che producono almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese, a patto che il contribuente non usufruisca di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza. Altra condizione per beneficiare delle stesse detrazioni dei contribuenti residenti è che il soggetto interessato risieda in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.
Soltanto in tale ipotesi, conclude l’Agenzia, l’istante potrà usufruire della detrazione Irpef per i figli a carico.
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