Normativa e prassi

9 Luglio 2020

La figlia rinuncia, la madre eredita: chiarimenti sull’imposta di successione

Nel caso di eredità beni immobili situati in Francia e in Italia donati alla propria moglie e a cui l’unica figlia ha espressamente rinunciato, il criterio generale è la lex successionis ossia quella dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso, mentre per l’imposta di successione del bene sito in Italia si fa riferimento alla legislazione italiana. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 206 del 9 luglio 2020.

La richiesta di chiarimenti arriva da una signora, che fa presente che suo marito è deceduto in Francia dove risiedevano entrambi e lei è erede del patrimonio insieme all’unica figlia.
L’istante possiede, in regime di comunione dei beni con il de cuius, alcuni immobili siti in Francia e un appartamento in Italia, dato in comodato d’uso alla figlia, che vi abita da oltre 20 anni.
Il notaio che ha curato la successione in Francia l’ha impostata secondo quanto stabilito da un atto di donazione tra coniugi stipulato in Francia, nel quale il de cuius dona all’istante (nel caso in cui lei sopravvivesse a lui) l’intero patrimonio di proprietà dello stesso alla data di morte, salvo riduzione in presenza di figli o discendenti di essi.
Successivamente alla morte del padre la figlia, con atto ricevuto dallo stesso notaio in Francia, ha espresso il proprio consenso all’esecuzione delle disposizioni di liberalità paterne in favore della madre, rinunciando alla propria riserva ereditaria.
Tenuto conto che il notaio francese chiedeva conferma dell’applicabilità delle disposizioni in esame anche in relazione alla successione in Italia, così come dispone la normativa europea in materia, secondo la quale alla successione si applica la legge dello Stato in cui il de cuius era residente al momento del decesso, l’istante chiede:

  1. conferma dell’applicabilità nel caso in esame della legge francese
  2. come devolvere alla moglie del de cuius l’intera quota di proprietà del bene in Italia
  3. quali annotazioni e quali documenti allegare alla dichiarazione di successione
  4. come riportare i dati relativi alla figlia e in che veste nella dichiarazione di successione.

L’Agenzia delle entrate risponde punto per punto.
Per quanto riguarda il quesito 1) relativo la conferma dell’applicabilità della legge dello Stato in cui il de cuius risiedeva al momento del decesso, le Entrate richiamano il Regolamento Ue n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, che all’articolo 21 stabilisce il criterio generale per l’individuazione della lex successionis. Ai sensi di tale articolo la legge applicabile è identificata nella legge dello Stato in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso (salvo eccezioni ai sensi dell’articolo 22).
Ai sensi dell’articolo 23 dello stesso Regolamento europeo, la legge dello Stato di residenza del de cuius disciplina gli aspetti civilistici della successione, compresi quelli relativi alla devoluzione dell’eredità.
Diversamente, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa (articolo 1).
In materia successoria, fra l’Italia e la Francia, ricorda l’Agenzia, vige una Convenzione internazionale, ratificata con la legge 14 dicembre 1994, n. 708, per evitare le doppie imposizioni sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali, e ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione “I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell’altro Stato sono imponibili in questo altro Stato”.
Per quanto riguarda, quindi, l’applicazione dell’imposta di successione, limitatamente al bene sito in Italia, occorre far riferimento alla legislazione in materia, vigente in Italia.
Ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e dell’applicazione delle franchigie d’imposta previste dall’articolo 2, commi 48 e 49, del Dl n. 262/2006, hanno rilevanza, quindi, esclusivamente i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia.
Nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione è stata reintrodotta dall’articolo 2, comma 47, del citato decreto legge, che ha rimodulato le aliquote dell’imposta e le franchigie di esenzione dalla stessa in base al rapporto di coniugio, parentela o affinità tra defunto ed erede.
Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le norme previste dal Dlgs n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), in base al cui articolo 2, comma 2 “Se alla data di apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

Passando al successivo punto 2) inerente la modalità di devoluzione all’istante, moglie del de cuius del bene immobile sito in Italia, l’Agenzia fa presente che l’acquisto della qualità di erede e la rinuncia alla riserva ereditaria sono definiti secondo le norme del diritto francese; per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di successione, eventualmente dovuta per il bene immobile situato in Italia, occorre far riferimento all’articolo 2, comma 48, del citato Dl n. 262/2006, che stabilisce per il coniuge e i parenti in linea retta, l’aliquota del 4% da applicare sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1milione di euro.
L’imposta viene liquidata dall’ufficio in base alla dichiarazione di successione, che deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente dal dichiarante o dagli intermediari abilitati.
La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato) è consentita ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Se la residenza del defunto è all’estero (o non è nota) e lo stesso non ha mai risieduto in Italia, l’ufficio di riferimento per la lavorazione della dichiarazione è l’ufficio territoriale di Roma 6 dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 33, comma 1-bis, del Tus prevede che se nella dichiarazione di successione sono indicati beni immobili, gli eredi e i legatari devono provvedere alla autoliquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.

Per quanto riguarda, infine, i punti 3) e 4), l’Agenzia ricorda che la dettagliata descrizione del contenuto della dichiarazione di successione e dei documenti da allegare si trova nelle istruzioni di compilazione del modello di “dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, reperibile sul sito istituzionale.
Per gli atti scritti in lingua straniera, occorre allegare la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale (articolo 30, comma 4, del Tus e articolo 11, commi 5 e 6, del Tur).
Nel caso in esame, infine, per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi alla figlia, va compilato l’apposito quadro EA della dichiarazione di successione, indicando “chiamato all’eredità” e l’esistenza della rinuncia.

La figlia rinuncia, la madre eredita: chiarimenti sull’imposta di successione

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