Giurisprudenza

18 Giugno 2020

Tariffa integrata ambientale: prelievo assoggettabile a Iva

La Tia2, a differenza della Tia1 ha natura, privatistica e come tale è soggetta a Iva. I servizi erogati e il corrispettivo pagato per essi, infatti, costituiscono due quote di un rapporto composto da una prestazione e una controprestazione che legittima il pagamento dell’Iva.
Così ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 8631 del 7 maggio 2020.

La vicenda processuale e la pronuncia della Cassazione
La vicenda riguarda una contribuente che otteneva un decreto ingiuntivo dal giudice di pace di Venezia per il rimborso dell’Iva versata nei confronti del prestatore del servizio in relazione sia alla Tia1 che alla Tia 2. Lo stesso giudice di pace rigettava l’opposizione con sentenza di fatto integralmente confermata dal tribunale di Venezia sul presupposto della natura tributaria di entrambe le tariffe e la conseguente non assoggettabilità al tributo. Secondo il tribunale, dopo il riconoscimento della natura tributaria della Tia1 ad opera delle sezioni unite (sentenza n. 5078/2016), anche per la Tia2 si doveva giungere ad analoga conclusione non essendo dirimente il dato testuale ricavabile dal combinato disposto di cui agli articoli 238 del Dlgs  n. 152/2006 e articolo 14, comma 33 del Dl n.78/2010 (di interpretazione autentica) con cui il legislatore ha chiarito la natura non tributaria della stessa.
In particolare si trattava degli anni 2011-2013, anno in cui la Tia2 è stata sostituita dalla Tares e poi dalla Tari.

Il verdetto è stato ribaltato in Cassazione che ha deciso a sezioni unite in virtù dell’importanza della questione giuridica.
Secondo i giudici la natura privatistica della Tia2, quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel contesto di un rapporto sinallagmatico, consente, pertanto, l’assoggettabilità a Iva della relativa prestazione patrimoniale.
Infatti, la qualificazione della Tia2 recata dall’articolo 14, comma 3, del Dl n. 78 non si esaurisce in una “operazione meramente nominalistica”, saldandosi, invece, con la disciplina originaria della medesima tariffa (art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006) – diversa da quella dettata dal legislatore per la Tia1 -, nella quale trova rispondenza in base agli evidenziati indici cli riconoscimento, in coerenza con il principio, di matrice europea, del chi inquina paga e con la definizione in termini di corrispettivo del prelievo stesso.

Né sono fondati i dubbi sollevati dalla contribuente sulla conformità di un tale approdo alla disciplina comunitaria. Infatti, per un verso, non esiste un vincolo, per gli Stati membri, a finanziare con una specifica modalità, anche in tesi tributaria, la gestione della raccolta dei rifiuti (Corte di giustizia 15/07/2009, causa 254/08), per altro verso, la stessa Corte di giustizia ha ribadito (sentenza del 22 febbraio 2018, in causa C-182/17) che costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto, un’attività economica consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, rimarcando, in siffatta prospettiva, “come la determinazione forfettaria (in quel caso, su base annua) di un simile compenso non spezza di per sé il nesso tra prestazione e corrispettivo (punto n. 37), e l’affidamento a una società di compiti pubblici, parimenti, non è logicamente decisivo per valutare lo svolgimento di prestazioni a titolo oneroso nella medesima cornice.

Ulteriori osservazioni
Sul punto si ricorda che la Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 5078/2016, ha scritto la parola fine sulla questione dell’applicabilità dell’Iva alla Tia 1, ritenendo che l’applicazione dell’Iva presuppone un rapporto sinallagmatico del tutto assente nel caso della Tia1: non c’è nesso diretto tra prestazione e corrispettivo e il compenso ricevuto dal prestatore del servizi non è il «controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario.
In sostanza quindi la Tia1 avrebbe natura di tributo come si desume dalla presenza di “elementi autoritativi” che caratterizzano la Tia: l’assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore e utente; la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico – essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubblici-; l’assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento a Iva.
La Tia1 non costituisce quindi un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu, di cui conserva la qualifica di tributo. Da qui la conclusione per cui sull’importo della Tia non va applicata l’Iva.

Quanto alla Tia2, introdotta dall’articolo 238 del Dlgs n. 152/2006, già da un’interpretazione letterale se ne desume la natura di corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, commisurato alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti.
La definizione di corrispettivo depone per la sua natura privatistica, né rileva che il pagamento sia obbligatorio per legge in quanto l’articolo 3 del Dpr n. 633/1972 prevede che le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto ecc. costituiscono prestazioni di sevizi rilevanti ai fini Iva “quale ne sia la fonte”.

La stessa Corte costituzionale con la sentenza 238/2009 ha sottolineato la diversità ontologica e di disciplina delle due tariffe. Da ultimo poi tale natura è stata definitivamente confermata dall’articolo 14, comma 33 del Dl n. 78/2010 secondo cui “Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
Tale norma di interpretazione autentica si riferisce esclusivamente alla Tia2 come già precisato dalla Cassazione con ordinanza n. 16332/2018.

Tariffa integrata ambientale: prelievo assoggettabile a Iva

Ultimi articoli

Analisi e commenti 19 Aprile 2024

Nuovo Statuto del contribuente, i limiti dell’azione amministrativa

Il decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, in attuazione della delega fiscale, ha disciplinato espressamente il principio di proporzionalità nel procedimento tributario, introducendo il nuovo articolo 10-ter nello Statuto del contribuente.

Analisi e commenti 19 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 2 i tempi di invio delle dichiarazioni

Cambiano i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Normativa e prassi 18 Aprile 2024

Flat tax incrementale 2023, il codice tributo per andare in cassa

Istituito il codice tributo “1731” per versare, tramite modello F24, la flat tax incrementale, l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali riconosciuta dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n.

Analisi e commenti 18 Aprile 2024

Circolare “Decreto Adempimenti” – 1 le novità sul modello 730

Con la circolare n. 8 dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative, tra l’altro, in merito alla presentazione della dichiarazione dei redditi mediante modello 730, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n.

torna all'inizio del contenuto