Analisi e commenti

15 Giugno 2020

Dl “Rilancio” a piccole dosi – 12 agevolazioni per imprese e autonomi

Niente Irap a giugno se i ricavi sono crollati lo prevede l’articolo 24, mentre l’articolo 25 istituisce un contributo a fondo perduto se il fatturato di aprile 2020 è inferiore a quello di aprile 2019. Queste alcune delle misure introdotte nel Dl n. 34/2020 a sostegno di imprenditori, commercianti e agricoltori che hanno avuto difficoltà in seguito al lockdown introdotto per arginare l’emergenza epidemiologica Covid-19. Da oggi, 15 giugno e fino al 13 agosto, al via le domande per richiedere l’ “aiuto” a fondo perduto da presentare telematicamente all’Agenzia delle entrate, che provvederà a erogare il bonus con accredito diretto sul conto corrente indicato dal contribuente.

Versamento Irap di giugno
L’articolo 24 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata di acconto 2020, mentre resta fermo il versamento dell’acconto Irap per il 2019, da parte di imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
L’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Per usufruire della misura agevolativa gli aventi diritto non dovranno presentare alcuna domanda, né certificazione, né autocertificazione.
Per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione dell’agevolazione da parte, in particolare, di quei soggetti che esercitano la loro attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare (cosiddetto “a cavallo”), l’Agenzia delle entrate ha emanato la risoluzione n. 28 del 29 maggio scorso, specificando che per questi contribuenti i versamenti devono avvenire entro l’“ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’“ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta” (seconda rata dell’acconto) e fornendo, al riguardo, una esplicativa tabella di esemplificazione (vedi articolo “Dl “Rilancio”, cancellazione Irap valida se l’esercizio è “a cavallo””).
Escluse dal beneficio banche, imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» e successive modifiche.
È inoltre previsto l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze diretto a ristorare le Regioni e le Province autonome del minor introito derivante dal mancato versamento dell’Irap.

Contributo a fondo perduto se i ricavi sono crollati
Sull’argomento, per facilitare l’operato di quanti vogliano aderire alla richiesta dell’agevolazione, l’Agenzia ha pubblicato una guida “Contributo a fondo perduto”, che, consultabile online nell’area del sito internet che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa” e nella sezione dedicata di questa rivista, spiega tutti i dettagli della misura (vedi articolo “Contributo a fondo perduto: siamo ai blocchi di partenza”). Disponibile sul sito dell’Agenzia anche il vademecum illustrativo. Inoltre, la circolare n. 15/E del 13  giugno fornisce ulteriori chiarimenti ai contribuenti sui requisiti e le condizioni da rispettare per accedere al contributo, spiegando i passi da compiere per richiedere e ottenere il beneficio (vedi articolo ““Contributo a fondo perduto”: la circolare con i chiarimenti“).

L’articolo 25 del “Rilancio” ha introdotto un contributo a fondo perduto rivolto a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e destinato a commercianti, artigiani e agricoltori, in possesso di partita Iva (incluse le imprese, anche cooperative, esercenti attività di impresa e commerciale), con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 5milioni di euro, quando hanno avuto una perdita d 2/3 del fatturato nell’aprile di quest’anno rispetto a quello di aprile 2019.
Per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche nel caso in cui non si verifichi tale calo; anche coloro che sono stati colpiti da eventi calamitosi preesistenti all’insorgenza dell’emergenza Covid-19 (come ad esempio Comuni interessati da eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato delibere dello stato di emergenza) hanno diritto al contributo a fondo perduto indipendentemente dal calo di fatturato.
Rientrano tra i possibili beneficiari anche coloro che hanno percepito l’indennità prevista dall’articolo 28 del “Cura Italia” e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per quanto riguarda le attività commerciali.

Sono, invece, esclusi dal contributo coloro che hanno cessato l’attività al 31 marzo 2020, gli enti pubblici (articolo 74 Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, coloro che percepiscono le indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Dl n. 18/2020, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria previsti dal Dlgs n. 509/1994 e n. 103/1996.
Il contributo, riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir.
La misura si calcola applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019. La percentuale da applicare varia in funzione del fatturato e precisamente è pari al 20% per quanti hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, è del 15% per chi ha guadagnato fino a un milione di euro e arriva al 10% per chi ha incassato fino a 5milioni di euro.

Al fine di ottenere l’agevolazione, gli interessati devono presentare un’istanza (il modello e le istruzioni sono stati pubblicati congiuntamente al provvedimento del direttore delle Entrate del 10 giugno 2020 in cui sono individuate le modalità di presentazione della richiesta, il contenuto informativo, i termini di presentazione), esclusivamente in via telematica, anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica, all’Agenzia, dichiarando la sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata a partire da oggi, 15 giugno, e non oltre il 13 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l’attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020).
L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante: apposita procedura web nel portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia o apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il desktop telematico. Solo nel caso di contributo superiore a 150mila euro, va presentata via pec con firma digitale.

È, inoltre, previsto l’invio dell’autocertificazione di regolarità antimafia.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban intestato al richiedente. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.

Successive attività di controllo prevedono la notifica dell’atto di recupero, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno susseguente a quello di utilizzo; le sanzioni erogabili in caso di recupero vanno dal 100 al 200% del contributo in tutto o in parte non spettante e si profila l’applicazione dell’articolo 316-ter del codice penale per quanto attiene l’appropriazione indebita ai danni dello Stato.

continua

La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 27 maggio 2020
La quarta puntata è stata pubblicata venerdì 29 maggio 2020
la quinta puntata è stata pubblicata lunedì 1° giugno 2020
la sesta puntata è stata pubblicata mercoledì 3 giugno 2020
La settima puntata è stata pubblicata giovedì 4 giugno 2020
L’ottava puntata è stata pubblicata venerdì 5 giugno 2020
La nona puntata è stata pubblicata lunedì 8 giugno 2020
La decima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 giugno 2020
L’undicesima puntata è stata pubblicata venerdì 12 giugno 2020

Dl “Rilancio” a piccole dosi – 12 agevolazioni per imprese e autonomi

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