Giurisprudenza

28 Maggio 2020

Sì alla rettifica della detrazione Iva in caso di riduzioni di prezzo

L’autorità tributaria nazionale deve imporre una rettifica della detrazione dell’Iva operata inizialmente da parte di una società, se, avendo questa ottenuto riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, il Fisco ritenga l’operazione superiore a quella cui tale società aveva diritto (sentenza corte Ue 28 maggio 2020, causa C 684/18).

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva, nonché del principio di neutralità dell’Iva.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società avente sede in Romania all’amministrazione fiscale rumena in merito a una rettifica dell’Iva imposta alla medesima società a seguito di riduzioni di prezzo che le sono state concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni soggetti a tale imposta.
La società (Società A) ha stipulato un contratto di distribuzione di prodotti di telefonia mobile con altra società (Società B).
Sulla base del contratto, la società A ha acquistato presso la società B vari prodotti di telefonia mobile. Questi prodotti sono stati oggetto di cessioni alla società A da parte della società B da alcuni paesi europei.
La società B concedeva alla società A ribassi quantitativi per la vendita di prodotti di telefonia mobile, ossia riduzioni di prezzo concesse al raggiungimento di una determinata soglia quantitativa. Tale soglia quantitativa è stata calcolata indipendentemente dal luogo di cessione dei prodotti.
In seguito ad attività di accertamento, l’amministrazione tributaria rumena ha evidenziato che la Società A aveva registrato l’Iva erroneamente non avendo operato distinzioni tra le cessioni interne e le cessioni intracomunitarie.

Tutto ciò premesso, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, la questione, con la quale si chiede di conoscere se l’articolo 90 della direttiva Iva e il principio di neutralità dell’Iva ostino a una normativa nazionale che nega a una società il diritto di detrarre l’Iva proporzionalmente al valore dello sconto applicato a cessioni nazionali di beni per il motivo che la fattura fiscale emessa dal fornitore intracomunitario (in qualità di rappresentante di un gruppo economico) registra lo sconto complessivo, concesso sia per i prodotti oggetto di cessioni intracomunitarie sia per quelli oggetto di cessioni interne, forniti sulla base dello stesso contratto quadro, ma registrati come acquisti in provenienza dallo Stato membro di riferimento (da un membro del gruppo, con altro codice Iva rispetto a quello della fattura relativa allo sconto).

Le valutazioni della Corte Ue
Con la questione in esame si chiede di chiarire se le autorità tributarie nazionali possano ingiungere ad un soggetto passivo un avviso di accertamento, risultante da una rettifica di una detrazione operata inizialmente, a seguito dell’ottenimento di ribassi per le cessioni interne di beni.
Al riguardo, la Corte Ue ritiene decisivo per la risoluzione della controversia l’esame dell’articolo 185 della direttiva Iva che riguarda la rettifica di una detrazione operata inizialmente, in caso di riduzioni di prezzo ottenute successivamente alla dichiarazione dell’Iva.
Pertanto, la questione è diretta a stabilire se l’articolo 185 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali possono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’Iva operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo sulle cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione dell’Iva operata inizialmente fosse superiore a quella a cui tale soggetto passivo aveva diritto.
Per quanto riguarda la rettifica della detrazione dell’Iva versata a monte, l’articolo 184 della direttiva Iva prevede che la detrazione operata inizialmente debba essere rettificata quando è inferiore o superiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.
In base all’articolo 185, paragrafo 1, di tale direttiva, una rettifica di una detrazione operata inizialmente deve avvenire, segnatamente, quando, successivamente alla dichiarazione dell’Iva, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo delle detrazioni, e ciò, in particolare, qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.
Nel caso di specie, i ribassi ottenuti dalla Società A, relativi alle cessioni interne di prodotti di telefonia mobile in Romania, hanno ridotto l’importo dell’Iva detraibile per tali consegne.
In un caso del genere, sulla base di quanto precisato dalla precedente giurisprudenza comunitaria, si deve rettificare la detrazione dell’Iva inizialmente effettuata, in modo tale che, con tale modifica, l’importo di tale detrazione corrisponda, in definitiva, a quello a cui il soggetto passivo avrebbe avuto diritto se tale modifica fosse stata presa in considerazione inizialmente.
Il fatto che il soggetto passivo non disponga di una fattura distinta, relativa ai ribassi concessi per le cessioni interne, redatta dal fornitore nazionale, ma unicamente di una fattura complessiva emessa dal fornitore intracomunitario, che influisce anche sulla base imponibile delle cessioni interne, non lo esonera dal rispettare il requisito della rettifica della detrazione dell’Iva operata inizialmente, a seguito della riduzione di prezzo ottenuta, dato che tale requisito costituisce parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiungo istituito dalla direttiva Iva.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 185 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’Iva operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto.

Marcello Maiorino

Data sentenza
28 maggio 2020

Numero della causa
C-684/18

Nome delle parti
World Comm Trading Gfz SRL
contro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Sì alla rettifica della detrazione Iva in caso di riduzioni di prezzo

Ultimi articoli

Attualità 18 Aprile 2024

Nuovi numeri da cellulare ed estero per il call center dell’Agenzia

Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Depositari di scritture contabili: pronto il modello di fine incarico

Con il provvedimento del 17 aprile 2024, il direttore Ruffini ha dato il via libera al modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione di cessazione dell’incarico, che gli “ex” depositari di libri, registri, scritture e documenti contabili possono inviare all’Agenzia, come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva – introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 1/2024 – qualora non vi abbia già provveduto il contribuente titolare.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Irap, a punto le specifiche tecniche per Regioni e Province Autonome

Approvate, con il provvedimento firmato ieri, 16 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024.

Normativa e prassi 17 Aprile 2024

Crediti d’imposta Mezzogiorno e Zes, tra i due nessuna cumulabilità

La fruizione del credito d’imposta “Mezzogiorno” non consente di cumulare l’ulteriore agevolazione fiscale “Zes”.

torna all'inizio del contenuto