Normativa e prassi

26 Maggio 2020

Contributi volontari da non residente, la spesa non è valida per la deduzione

Non trova accoglienza l’istanza del contribuente residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia, che vuole dedurre integralmente i contributi previdenziali volontari versati in maniera facoltativa all’Inps. Con la risposta n. 148/E del 26 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate motiva il diniego in base all’elenco tassativo contenuto nel Tuir.
 

La disposizione normativa, ricorda l’Agenzia nella risposta, prescrive che le persone fisiche fiscalmente non residenti nel nostro Paese sono soggetti passivi Irpef e il relativo reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri dettati dall’articolo 23.
Il successivo articolo 24 invece, al comma 2, elenca gli oneri deducibili dal reddito per i non residenti, tra i quali non trovano allocazione quelli definiti dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10, a cui fa riferimento l’istante e, appunto, relativi ai “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Di conseguenza, per la determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali saldati in Italia da un soggetto residente all’estero non ottengono alcun riconoscimento fiscale, visto la rigorosa elencazione degli oneri per i quali viene riconosciuta la deduzione.
La ratio di tale esclusione, spiegano i tecnici delle Entrate, sta nel fatto che la quota di reddito prodotta in Italia per i soggetti non residenti, a differenza dei residenti, costituisce solo una parte del reddito complessivo che viene assoggettato a tassazione nel paese di residenza e non un parametro sufficiente a rappresentare la capacità contributiva complessiva.

In conclusione, sulla base della dichiarazione dell’interpellante di essere residente all’estero e nel presupposto di non aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo – circostanza, precisa l’Agenzia, che consente, in base al comma 3-bis dell’articolo 24, di applicare a tutti i soggetti non residenti gli stessi oneri deducibili previsti per i residenti, comprendendo anche la lettera e), comma 1, dell’articolo 10 in questione, il contribuente non potrà portare in deduzione i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (Inps), in quanto la categoria di tali oneri non è inclusa tra quelle riportate nel comma 2 dell’articolo 24 del Tuir.

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